IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 617/03 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2000 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione "Pomodoro di Pachino" ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 7 novembre 2001 l'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione "Pomodoro di Pachino" protetta transitoriamente a livello nazionale; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino"; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l." con sede legale in Catania, via Castello Ursino n. 55, al controllo della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 21 novembre 2001, quale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.