IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della Commissione CE n. 617/03 del 4 aprile
2003  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  indicazione  geografica  protetta  "Pomodoro  di Pachino", nel
quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  con  decreto ministeriale del 25 ottobre 2000 era
stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale alla
denominazione  "Pomodoro  di  Pachino" ai sensi del regolamento CE n.
535/97,   art.   1,  paragrafo 2,  che  ha  integrato  l'art.  5  del
regolamento CEE n. 2081/92;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del  7 novembre  2001
l'organismo di controllo "SoCert - Societa' di Certificazione S.r.l."
e'  stato  autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione
"Pomodoro di Pachino" protetta transitoriamente a livello nazionale;
  Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria,
appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza
dell'autorizzazione  concessa  all'organismo  di  controllo "SoCert -
Societa'  di  Certificazione  S.r.l." ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino";
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo "SoCert
-  Societa' di Certificazione S.r.l." con sede legale in Catania, via
Castello  Ursino  n.  55,  al  controllo della indicazione geografica
protetta "Pomodoro di Pachino" e' fissata in un periodo di tre anni a
decorrere  dal  21 novembre  2001,  quale data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  decreto  di
autorizzazione  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione in
parola.