L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 2 aprile 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   «Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante «Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Visto  il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, «Disposizioni
in   materia   di   tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
telecomunicazioni,   in   attuazione  della  direttiva  97/66/CE  del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  ed  in  tema  di  attivita'
giornalistica»;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  185, recante
«Attuazione  della direttiva relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;
  Vista  la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione  del  7 settembre 1999, recante «Determinazione degli
organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;
  Vista  la  delibera  n.  3/CIR/99, recante «Regole per la fornitura
della  Carrier  Selection  Equal  Access in modalita' di Preselezione
(Carrier  Preselection)»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1999;
  Vista   la   delibera  n.  4/00/CIR,  recante  «Disposizioni  sulle
modalita'  relative  alla prestazione di carrier preselection (CPS) e
sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
  Vista   la  delibera  n.  9/00/CIR  del  18 ottobre  2000,  recante
«Disposizioni   relative  all'attivazione  del  servizio  di  carrier
preselection  (CPS): data di sottoscrizione del contratto di utenza»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
  Vista  la  delibera  n.  8/01/CIR,  recante  «Disposizioni relative
all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle
capacita'   di  evasione  e  della  distribuzione  delle  richieste»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
  Vista  la  delibera n. 18/01/CIR, recante «Disposizioni ai fini del
corretto  adempimento  ai  contenuti  della  delibera n. 10/00/CIR da
parte  di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2001;
  Vista  la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
2002;
  Vista  la  delibera  n.  78/02/CONS,  recante  «Norme di attuazione
dell'art.  28  del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001,   n.   77:  fatturazione  dettagliata  e  blocco  selettivo  di
chiamata»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio
2002;
  Vista  la  delibera n. 152/02/CIR, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 27 giugno 2002;
  Vista  la  delibera  n.  350/02/CONS,  recante  «Identificazione di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno  2000»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  278,  del
27 novembre 2002;
  Considerato  che  a  seguito  di numerose segnalazioni pervenute da
alcuni  operatori  licenziatari  alternativi  relative alla fornitura
della  prestazione  di Carrier Preselection (di seguito «CPS») ed, in
particolare,  alla  procedura  di  disattivazione  della  prestazione
medesima adottata da Telecom Italia, e' stato avviato un procedimento
istruttorio di vigilanza;
  Considerato  che  a seguito dell'attivita' svolta e successivamente
alle   audizioni   tenutesi   rispettivamente   il  25 luglio  ed  il
12 settembre  2002, il Dipartimento vigilanza e controllo, verificata
l'impossibilita' di definire, sulla base della vigente normativa, una
procedura   -   condivisa  dalle  parti  -  di  disattivazione  della
prestazione  di CPS, ha segnalato al Dipartimento regolamentazione ed
alla  Commissione  per  le  infrastrutture e le reti la necessita' di
integrare le disposizioni vigenti per la definizione di una procedura
di disattivazione della prestazione;
  Considerato  che  in  data  28 novembre  2002  e'  stato avviato il
procedimento  integrazione e razionalizzazione della disciplina della
Carrier Preselection»;
  Considerato  opportuno,  al  fine di fornire garanzie procedurali e
tempi  certi  agli  utenti  finali,  determinare,  per il processo di
disattivazione   della  CPS,  le  medesime  procedure  stabilite  per
l'attivazione  della  prestazione  che  prevedono  la possibilita' di
inoltrare  la  richiesta all'operatore preselezionato o all'operatore
d'accesso,  e ritenuto quindi necessario disciplinare la possibilita'
di recedere dalla fornitura della prestazione di CPS anche attraverso
l'operatore di accesso;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 7, della delibera n.
3/CIR/99,   l'operatore   preselezionato   e'   tenuto  a  comunicare
all'operatore  di  accesso  la  disattivazione  della prestazione con
almeno  quindici  giorni di anticipo rispetto alla data richiesta dal
cliente  e ritenuto opportuno garantire il medesimo periodo (quindici
giorni)  all'operatore di accesso ed all'operatore preselezionato per
svolgere le attivita' di propria competenza;
  Considerato  che  la  delibera  152/02/CIR impone a Telecom Italia,
mediante  opportune  misure organizzative sul piano della separazione
amministrativa e contabile e della trasparenza, di separare le unita'
organizzative  preposte  alla  gestione della rete da quelle preposte
alla vendita di servizi finali;
  Considerato  che, alla luce di quanto dichiarato da Telecom Italia,
dal  punto  di  vista  tecnico le operazioni richieste dall'operatore
preselezionato  alla  divisione  rete di Telecom Italia (operatore di
accesso)  per l'attivazione della prestazione di CPS sono identiche a
quelle  richieste  per  la  disattivazione  della  prestazione e che,
pertanto,  Telecom  Italia,  per tale ultima prestazione, utilizza le
medesime   risorse   della  propria  divisione  rete  utilizzate  per
l'attivazione;
  Considerato  che,  alla  luce di quanto dichiarato dagli operatori,
non  esistono  ragioni  per  incrementare  la  capacita'  di evasione
giornaliera  dell'operatore  di  accesso  al  fine  di comprendere le
disattivazioni   della   prestazione   all'interno   della  capacita'
giornaliera attualmente garantita dall'operatore notificato;
  Considerati  i numerosi reclami pervenuti da parte degli utenti per
i  casi  di attivazione o disattivazione della prestazione di CPS non
richiesta  ed  i  notevoli  disagi  arrecatigli  e  ritenuto pertanto
necessario  prevedere la possibilita' all'utente di riottenere, senza
oneri  di  spesa  e nel piu' breve tempo possibile, la configurazione
originale delle proprie linee telefoniche;
  Sentite  in  audizione  congiunta,  in  data  11 dicembre  2002, le
societa'  Albacom  Spa,  Com  Tel  Spa,  Wind  Telecomunicazioni Spa,
Edisontel  Spa,  Elitel Spa, Grapes Network Service Spa, Mci Worldcom
Spa,  Multilink  Spa,  Tele2  Spa, Telecom Italia Spa, Welcome Italia
Spa;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione  del  Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai
sensi  dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, alla delibera
n. 3/CIR/99 ed alla delibera 8/01/CIR.
  2.  Per  «disattivazione  della  prestazione  di CPS» si intende la
disattivazione,  a  seguito  di  un  recesso  volontario da parte del
cliente,  della  prestazione  di  Carrier  Selection  Equal Access in
modalita'  di  preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione
della  prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in
modalita'  di  Carrier  Selection Easy Access da parte dell'operatore
precedentemente preselezionato.