Il  comune  di  Teglio  (provincia di Venezia) ha adottato, il 10
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
    2)  di  fissare  in  Euro  124,00  la  detrazione  spettante  per
l'abitazione  principale  a  sensi  dell'art.  8,  secondo  comma del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
    3)  di  elevare,  in deroga al precedente punto 2), la detrazione
spettante  per  l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2
del decreto legislativo n. 504/1991, a Euro 258,00 nei seguenti casi:
      a) unita'   immobiliari   adibite   ad   abitazione  principale
possedute  da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di
altro  diritto  reale,  sono assistiti dal comune in via continuativa
nel corso dell'anno 2003 per stato di indigenza o poverta';
      b) unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei
possessori   i   cui  nuclei  familiari  si  trovino  nelle  seguenti
condizioni economiche:
        nucleo  familiare  composto  da  unico componente di eta' non
inferiore  ad  anni  65  con  redditto  complessivo  inferiore a Euro
8.500,00;
        nucleo  familiare  composto  da  due o piu' componenti di cui
almeno  uno  di eta' non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo
inferiore a Euro 12.000,00.
    Il  reddito  complessivo  viene  determinato  sommando i seguenti
redditi:
      reddito   da  lavoro  o  pensione,  compresi  assegni  sociali,
pensioni  sociali  e  di invalidita' con esclusione degli assegni per
indennita' di accompagnamento;
      interessi su capitali mobiliari calcolati sulla parte eccedente
a Euro 10.000,00;
      20%   del   patrimonio   immobiliare,   determinato   ai   fini
dell'imposta  comunale sugli immobili, con esclusione dell'abitazione
principale del possessore.
    4)  di  stabilire  che  i  soggetti che intendono avvalersi della
maggiore  detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio
del  bollettino  di  versamento. Dovranno inoltre presentare apposita
dichiarazione,  nelle  forme  previste  dall'art.  46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante
il  possesso  dei  requisiti  per  il  diritto  al  beneficio e detta
dichiarazione   dovra'   pervenire   all'ufficio   tributi,  pena  la
decadenza,  entro  il  mese  successivo  a  quello  di scadenza della
presentazione della dichiarazione dei redditi.
    L'amministrazione  comunale  si  riserva  comunque la facolta' di
richiedere  documentazione  integrativa, qualora lo ritenga opportuno
ed  inoltre  di  eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicita'
della dichiarazione.
    (Omissis).