IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Esteban Vidal Pilar, nata il 24 agosto
1965   a  Bochalema  (Colombia),  cittadina  colombiana,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  psicologo  e psicoterapeuta di cui e' in possesso,
come  attestato  dalla risoluzione n. 7485 del 31 dicembre 1998 della
«Secretaria  Distrital  de  Salud  de  Santa  Fe  de Bogota», ai fini
dell'accesso  ed esercizio in Italia della professione di psicologo e
psicoterapeuta;
  Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
professionale  di  psicologa  rilasciato  dalla «Universidad INCCA de
Colombia»  in  data  17 dicembre  1998  e  del titolo di «Magister en
Psicologia  Clinica y de Familia» rilasciato dalla «Universidad Santo
Tomas» in data 27 luglio 2001;
  Ritenuto   che   la  sig.ra  Esteban  Vidal  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa al fini dell'esercizio in Italia
della   professione   di  psicologo,  come  risulta  dai  certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 29 novembre 2002 e del 31 marzo 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Preso  atto,  per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere  il  riconoscimento della psicoterapia, che la conferenza di
servizi del 31 marzo 2003 su indicata, in seguito ad un attento esame
della  documentazione  presentata,  ha  ritenuto  che  la  formazione
accademico-professionale   posseduta   dalla   richiedente   non  sia
assimilabile  a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune
cosi' emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura
compensativa;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Udine  in  data 19 febbraio 2002 con
validita' fino al 30 dicembre 2003, per motivi di studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Esteban Vidal Pilar, nata il 24 agosto 1965 a Bochalema
(Colombia),   cittadina   colombiana,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.