IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Avila  Reyes  Paula Maria, nata il
10 ottobre  1976  a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «psicologa»  rilasciato  dalla «Universidad de Los
Andes»  di  Bogota'  in  data  24 marzo 2001, ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto della autorizzazione all'esercizio della professione di
psicologo  nel  territorio  colombiano,  rilasciata dalla «Secretaria
Distrital de Salud de Santa Fe de Bogota» con risoluzione n. 4741 del
21 maggio 2002;
  Ritenuto  che la sig.ra Avila Reyes abbia una formazione accademica
e  professionale  completa  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 10 gennaio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Pesaro per motivi familiari e rinnovato
in data 21 giugno 2002 e valido fino al 20 giugno 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Avila  Reyes  Paula  Maria, nata il 10 ottobre 1976 a
Bogota'  (Colombia),  cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 16 aprile 2003
                                          Il direttore generale: Mele