IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Torino
  Visto  l'art. 2544, comma 1 u.p., del codice civile, come integrato
dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede
lo  scioglimento di diritto e la perdita della personalita' giuridica
delle  societa'  cooperative  edilizie di abitazione e loro consorzi,
che  non  hanno  depositato nei termini prescritti i bilanci relativi
agli ultimi due anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  l'art.  2  della  legge  17 luglio  1975, n. 400,
prevede  che,  nelle  ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile,
l'autorita'   di   vigilanza,  ove  accerti  l'assoluta  mancanza  di
attivita'  e  di  pendenze  attive,  procede  allo scioglimento delle
societa' cooperative senza nominare il commissario liquidatore;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo  1996  ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento  di  scioglimento senza nomina del liquidatore al sensi
dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;
  Esaminati  il verbale dell'ispezione ordinaria del 4 dicembre 1998,
la  nota  ministeriale  n.  1482/5 del 25 maggio 1999, il verbale del
supplemento  ispettivo del 12 maggio 2000, il verbale di accertamento
del  29 marzo  2001  e  la nota ministeriale n. 5605 del 12 settembre
2001,  dai  quali  risulta  che  la  societa'  «Cooperativa  edilizia
Alimiro»  a r.l. non deposita i bilanci d'esercizio da oltre due anni
e,  a  parere  del  Ministero delle attivita' produttive, puo' essere
sciolta senza la nomina del commissario liquidatore;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto  1990, n. 241, mediante comunicazione del 6 novembre 2002 al
vice-presidente  del  consiglio  amministrazione, essendo deceduto il
presidente,   ed   al   Presidente   del   collegio  sindacale  della
«Cooperativa  edilizia  Alimiro» ed avviso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  278 del 27 novembre 2002, di avvio del procedimento di
scioglimento  d'ufficio,  senza  nomina  del  liquidatore,  ai  sensi
dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 u.p.;
  Considerato  che  alla  data odierna non sono pervenute opposizioni
all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande
tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                              Decreta:
  La  societa'  «Cooperativa  edilizia  Alimiro»  a r.l., con sede in
Ivrea  (Torino)  -  piazza  F.  Nazionale n. 6, costituita per rogito
notaio  dott.  Ezio  Liore  in  data 20 settembre 1979, repertorio n.
17922,  iscritta  al  n.  2098 del registro societa' del tribunale di
Ivrea  (Torino), B.U.S.C. n. 3856/170879, partita IVA n. 02520820016,
e'  sciolta  di  diritto  con  perdita della personalita' giuridica e
senza  nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. n. 2544
del codice civile, comma 1 u.p.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 8 aprile 2003
                                     Il direttore provinciale: Pirone