IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
                  degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,  concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del
15 settembre  1990),  concernete  «Aspetti  applicativi  delle  norme
vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della  direttiva  91/414/CEE relativo alla immissione in commercio di
prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  Ministero della
sanita'  10 giugno  1995,  n. 17, concernente gli aspetti applicativi
delle   nuove   norme   in  materia  di  autorizzazione  di  prodotti
fitosanitari;
  Vista  la  direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme
per  l'armonizzazione  in  ambito  comunitario della classificazione,
imballaggio  ed  etichettatura  dei  preparati  pericolosi al fine di
garantire  un maggior livello di protezione per la salute umana e per
l'ambiente;
  Visti  i  decreti  con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato,  sono  stati autorizzati ad essere immessi in commercio per
un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, art. 5, comma 12;
  Viste   le   domande   presentate   dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni,  al  fine  di ottenere il rinnovo delle registrazioni
dei prodotti di cui trattasi;
  Visti  i  decreti  di  recepimento delle direttive di iscrizione in
allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze
attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;
  Considerati   i   tempi  tecnici  per  procedere  alle  conseguenti
verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione
di   una   proroga  temporanea  dell'autorizzazione  di  un  prodotto
fitosanitario  per  il periodo necessario per procedere alla verifica
delle sue condizioni di autorizzazione;
  Ritenuto   di   dover   comunque  garantire  la  continuita'  delle
registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo
concesse  in  attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento
ora in corso;
  Ritenuto,  altresi',  di  poter applicare la tariffa minima di Euro
258,23, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la
concessione  della  proroga di cui trattasi comporta una procedura di
mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
  Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente decreto,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
  Restano  invariate  le  condizioni  d'impiego  dei  prodotti di cui
trattasi,  fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della
riclassificazione  in  attuazione della direttiva 1999/45/CE, nonche'
delle verifiche attualmente in corso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 7 aprile 2003
                                     Il direttore generale: Marabelli