Il  comune  di  Pradamano  (provincia  di  Udine) ha adottato, il
19 novembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    2.  Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote a valere ai
fini dell'applicazione I.C.I.:
      4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.;
      3,5  per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi
volti  al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di
interesse  storico  o  architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  dei sottotetti, per la durata di
tre anni dall'inizio lavori.
    3. Di fissare in Euro 130 la detrazione per abitazione principale
da  applicarsi  ai  sensi  dell'art.  8,  commi  2  e  3, del decreto
legislativo n. 504/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2003.
    4.  Di  stabilire anche per il 2003 una detrazione per abitazione
principale,  e per le relative pertinenze specificate nell'art. 8 del
vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili,  di  Euro  258  per i contribuenti in possesso di un
reddito familiare lordo, relativo all'anno 2002, non superiore a Euro
10.500  aumentato di Euro 2.600 per ogni familiare a carico e che non
siano   proprietari   di   altri  immobili  soggetti  ad  I.C.I.,  di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata
superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; per
reddito  familiare  lordo  si  intenda il reddito lordo imponibile ai
fini  IRPEF,  relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto
nell'abitazione  oggetto  della  detrazione.  La  maggior  detrazione
verra'  concessa  a  chi  presentera'  richiesta  dalla quale risulti
autocertificato  il  possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro
la  data  fissata  per  la  presentazione della dichiarazione ai fini
IRPEF.
    5.  Di  stabilire  l'applicazione della detrazione per abitazione
principale  di  Euro  130  anche  alle unita' immobiliari concesse in
comodato  gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2°
grado  di  parentela  e  fino  al  1°  grado di affinita' rispetto al
proprietario,  a  norma  di  quanto  previsto dal vigente regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    6.  Di  stabilire  l'applicazione della detrazione per abitazione
principale  di  Euro  130  anche alle unita' immobiliari possedute da
anziani  o  disabili, a titolo di proprieta', di usufrutto o uso, che
acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso
familiari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la
stessa non risulti locata.
    (Omissis).