IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.   29  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43   del  20 febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 maggio  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15 aprile  2002,  con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 maggio  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale vengono,
tra  l'altro,  determinate l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul
valore  aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al
prezzo di vendita al pubblico;
  Vista  la  richiesta  di  iscrizione  in  tariffa  di nuovi tipi di
fiammiferi presentata dalla ditta Tecnomatch, nonche' la richiesta di
variazione  del  prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di
fiammiferi presentata dalla ditta Co.F.I.;
  Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi
di  condizionamento  di fiammiferi denominati «Maxi Rosso 47» e «Maxi
Blu 55», le cui caratteristiche sono cosi' determinate:
«Maxi Rosso 47»
  Condizionamento:   scatola   di   cartoncino  a  tiretto  passante,
contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 47;
    lunghezza con capocchia: mm 48;
    larghezza: mm 2,2x 2,2;
    diametro capocchia minimo: mm 2,75;
    diametro capocchia massimo: mm 2,80;
    tolleranza massima misure: 3%;
    capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 89x 56x 32;
    grammatura cartoncino: gr 320 al mq;
    ruvido: striscia sui due lati di mm 89x 20;
    tolleranza del contenuto: 4%.
«Maxi Blu 55»
  Condizionamento:   scatola   di   cartoncino  a  tiretto  passante,
contenente 180 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 55;
    lunghezza con capocchia: mm 56,5;
    larghezza: mm 2,2x 2,2;
    diametro capocchia minimo: mm 2,75;
    diametro capocchia massimo: mm 2,80;
    tolleranza massima misure: 3%;
    capocchie accendibili solo su striscia di fosforo amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 107x 63x 25;
    grammatura cartoncino: gr 320 al mq;
    ruvido: striscia sui due lati di mm 107x 20;
    tolleranza del contenuto: 4%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di
fiammiferi,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e le relative aliquote
d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre  1958,  citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno  da  applicare su ciascun condizionamento di «Maxi Rosso
47» e «Maxi Blu 55».
  All'art.   1,  paragrafo  II,  dello  stesso  decreto  ministeriale
22 dicembre   1958,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti  i
seguenti numeri:
    88)  colore  «rosso  violaceo»,  con  legenda  «Maxi Rosso 47» in
basso,  per  la  scatola  di  cartoncino  a tiretto passante, con 250
fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata «Maxi Rosso 47».
    89)  colore «rosso violaceo», con legenda «Maxi Blu 55» in basso,
per  la  scatola di cartoncino a tiretto passante, con 180 fiammiferi
di legno paraffinati amorfi, denominata «Maxi Blu 55».
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui
nuovi  tipi  di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto
decreto  ministeriale  22 dicembre  1958,  al  n.  43 di colore rosso
violaceo,  sia  per i fiammiferi denominati «Maxi Rosso 47» che per i
fiammiferi denominati «Maxi Blu 55».