IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato che, con regolamento (CE) n. 617/2003 della Commissione
del 4 aprile 2003, la denominazione «Pomodoro di Pachino» riferita ai
prodotti  ortofrutticoli,  e'  iscritta  quale Indicazione geografica
protetta   nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette
(D.O.P.)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto
dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la   scheda   riepilogativa  della  Indicazione  geografica  protetta
«Pomodoro  di  Pachino»,  affinche'  le  disposizioni  contenute  nei
predetti  documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della  Indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro di
Pachino»,  registrata  in  sede  comunitaria  con regolamento (CE) n.
617/2003 del 4 aprile 2003.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Pomodoro  di Pachino» possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione   del  prodotto,  la  menzione  «Indicazione  geografica
protetta»  solo  sulle  produzioni  conformi  al regolamento (CEE) n.
2081/92  e  sono  tenuti  al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 14 aprile 2003
                                         Il direttore generale: Abate