IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25  luglio  1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visti  gli  articoli 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  riguardante  il  conferimento  di funzioni e compiti
amministrativi  alle  regioni  ed  agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista   la  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  di  conversione  del
decreto-legge  12  luglio  2001,  n.  217,  recante  modificazioni al
decreto   legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  in  materia  di
organizzazione del Governo;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, contenente
modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione della
Repubblica italiana;
  Viste  le  periodiche  comunicazioni  dell'Organizzazione  mondiale
della  sanita'  riportanti  la  situazione  del  colera  nel  mondo e
l'elenco delle aree dichiarate infette;
  Ritenuto  di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data
31 agosto 2000;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62
e  seguenti,  saranno  applicate  ai viaggiatori internazionali, alle
merci  ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato
1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente
aggiornato dall'O.M.S.