IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visti gli articoli 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana; Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo e l'elenco delle aree dichiarate infette; Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 31 agosto 2000; Ordina: Art. 1. Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.