IL PRESIDENTE
             del Consiglio superiore della magistratura
  Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente vigente del regolamento del Consiglio
superiore della magistratura;
  Vista  la delibera in data 16 aprile 2003 con la quale il Consiglio
superiore della magistratura ha modificato il secondo comma dell'art.
9 del regolamento interno;
                              Decreta:
  Il  secondo  comma dell'art. 9 del regolamento interno e' formulato
come segue:
  «2. Nello  svolgimento  dei predetti compiti il Segretario generale
si  avvale  di  apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in
caso  di  impedimento,  da  un  magistrato di merito (Vice segretario
generale).  La  nomina  del Segretario generale e del Vice segretario
generale  e'  deliberata  dal  Consiglio  su proposta del Comitato di
presidenza,  che  puo'  avvalersi,  ai  fini  istruttori, della Terza
commissione».
    Dato a Roma, addi' 17 aprile 2003
                               CIAMPI
                     Il Segretario generale del
               Consiglio superiore della magistratura
                               Pratis