IL DIRETTORE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                      e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art.  14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283,
relativo    alla    redazione    in   lingua   italiana   e   tedesca
dell'etichettatura e del foglio illustrativo dei medicinali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  novembre 1993 con cui e' stato
autorizzato   all'immissione   in  commercio  un  elenco  di  farmaci
preconfezionati prodotti industrialmente;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 ottobre 1995 e successivi decreti
di  integrazione  con  i  quali  e'  stato  attribuito  il  codice di
autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati
prodotti  industrialmente  di  cui al decreto ministeriale 8 novembre
1993;
  Visto  in  particolare l'art. 2 del predetto decreto ministeriale 2
ottobre 1995 che prevede autorizzazione, da parte del Ministero della
sanita',  ora Ministero della salute, di standard relativi ai farmaci
di cui sopra;
  Visto  il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella
seduta del 17-18 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto si applica ai prodotti medicinali contenenti
chinina   cloridrato  500  mg/2  ml  concentrato  per  soluzione  per
infusione  la cui autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.)
e'  stata  rilasciata  con il decreto ministeriale 8 novembre 1993 o,
comunque, con procedura di tipo nazionale.