IL DIRETTORE GENERALE della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in lingua italiana e tedesca dell'etichettatura e del foglio illustrativo dei medicinali; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993 con cui e' stato autorizzato all'immissione in commercio un elenco di farmaci preconfezionati prodotti industrialmente; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 e successivi decreti di integrazione con i quali e' stato attribuito il codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto ministeriale 2 ottobre 1995 che prevede autorizzazione, da parte del Ministero della sanita', ora Ministero della salute, di standard relativi ai farmaci di cui sopra; Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 17-18 dicembre 2002; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai prodotti medicinali contenenti chinina cloridrato 500 mg/2 ml concentrato per soluzione per infusione la cui autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) e' stata rilasciata con il decreto ministeriale 8 novembre 1993 o, comunque, con procedura di tipo nazionale.