IL DIRETTORE GENERALE
                 delle concessioni e autorizzazioni
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed,
in particolare, l'art. 89;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze in data 14 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003;
  Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto 14 marzo 2003
assegna 27 milioni di euro per i contributi di cui all'art. 89, comma
2,  della legge n. 289 del 2002, relativi agli apparati di utente per
la trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet;
  Considerato che l'art. 2, comma 3, del citato decreto 14 marzo 2003
prevede  che  entro  venti  giorni  dalla sua entrata in vigore siano
stabilite  con  apposito  provvedimento  ministeriale  almeno quattro
tipologie  di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente
l'ammontare  dello  stanziamento  relativo  al  singolo  lotto che e'
stabilito  sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda
ad Internet per tipologia di operatore;
  Viste  le  comunicazioni  in  data 10 aprile 2003 con le quali sono
stati  richiesti  ad  un  campione  rappresentativo  di  operatori di
telecomunicazioni  i  dati  di vendita degli accessi a larga banda ad
Internet dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002;
  Visti  i  dati  di  vendita  comunicati  dai  citati  operatori  di
telecomunicazioni;
  Considerato  che  in base ai suddetti dati e' opportuno individuare
otto  tipologie  di  lotti  di  autorizzazioni  preventive,  ciascuna
contenente  l'ammontare  del relativo stanziamento, al fine di tenere
conto  dei  differenti  volumi  di  vendita  dei diversi operatori di
telecomunicazioni;
  Tenuto  conto  che l'art. 89 della legge n. 289 del 2002 prevede il
riconoscimento  del  contributo  per  i  contratti  di abbonamento al
servizio  di  accesso  a  larga  banda  ad Internet stipulati dopo il
1° dicembre  2002 e che, pertanto, secondo il criterio cronologico di
riconoscimento dei contributi agli utenti, e' opportuno prevedere che
in  fase  di  prima erogazione i lotti da assegnare siano riferiti ai
contratti stipulati tra il 2 dicembre 2002 e il 31 gennaio 2003;
  Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 14 marzo
2003   occorre,   altresi',  stabilire  il  formato  elettronico  del
documento  contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno
usufruito  del  contributo,  della  data  dei  relativi  contratti di
fornitura  del  servizio  di  accesso  a  larga  banda  ad Internet e
dell'operatore che fornisce il servizio stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Determinazione dei lotti
  1.  Le  tipologie dei lotti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
interministeriale 14 marzo 2003 sono cosi' stabilite:
    1) lotto A - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 3.000.000;
    2) lotto B - relativo a n. 11.000 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 825.000;
    3)  lotto C - relativo a n. 7.500 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 552.500;
    4)  lotto D - relativo a n. 4.500 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 337.500 euro;
    5)  lotto E - relativo a n. 1.000 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 75.000;
    6)  lotto  F  - relativo a n. 500 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 37.500;
    7)  lotto  G  - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 7.500;
    8)  lotto  H  -  relativo a n. 20 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 1.500.
  2.  In  fase  di  prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono
riferiti  ai  contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga
banda  ad  Internet  stipulati dal 2 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003
compresi. Per le successive assegnazioni le tipologie di cui al comma
1  sono  modificate  o  confermate  con provvedimento ministeriale in
relazione   all'andamento   dell'erogazione   dei  contributi,  ferma
restando   la   facolta'  degli  operatori  di  telecomunicazioni  di
richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.