IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista l'istanza con la quale la sig.ra Evetovic Valerija, cittadina
jugoslava,  ha  chiesto  il riconoscimento del titolo di diffettologo
laureato,   conseguito   in   Jugoslavia   al   fine   dell'esercizio
professionale in Italia di logopedista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni ed i limiti temporali
per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da parte di cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Udito  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  dei  servizi di cui
all'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 17
ottobre 2002;
  Visto  il  D.D.  in  data  4  marzo  2003  con  il  quale  e' stato
disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 marzo
2003  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato  decreto
legislativo  n.  319/1994  a  seguito  della quale la sig.ra Evetovic
Valerija e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo;
                              Decreta:
  1. Il  titolo di difettologo laureato, rilasciato dalla facolta' di
difettologia dell'Universita' degli studi di Belgrado (Jugoslavia) il
28  agosto  1998,  alla  sig.ra  Evetovic  Valerija,  nata a Srbobran
(Jugoslavia)   il   9  giugno  1971,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante  per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di
logopedista.
  2. La  sig.ra  Evetovic  Valerija  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia la professione di logopedista.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e
modificazioni,  e  per  il  periodo  di  validita' ed alle condizioni
previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 aprile 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola