IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  28  marzo  2003,  n.  3275, recante «Disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale  situazione  internazionale»,  cosi'  come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
  Considerata  l'attuale  situazione  di diffusa crisi internazionale
determinata  dalla  insorgenza  di  rischi  per la pubblica e privata
incolumita' connessi ad agenti virali trasmissibili;
  Ritenuto  che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento
alla  necessita'  di  realizzare  una compiuta azione di previsione e
prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere
straordinario  ed urgente, finalizzate ad acquisire la disponibilita'
di   personale,   beni  e  servizi,  individuando,  altresi',  idonee
procedure  amministrative  di  carattere  informativo e di tempestivo
intervento  nell'ambito  della  definizione  di  un  quadro di misure
operative,   anche   strutturali,   di   carattere  preparatorio  per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivita' nazionale;
  Viste  le note in data 23, 27 e 28 aprile 2003, con cui il Ministro
della  salute  ha  rappresentato  in  particolare  la  necessita'  di
procedere   all'adozione   di   un'ordinanza   di  protezione  civile
nell'ambito dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003;
  D'intesa con il Ministro della salute;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Ferma l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n.
3275/2003  citata  in  premessa  anche  per  il  perseguimento  degli
obiettivi  di  cui  alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario   delegato,   sulla   base  delle  indicazioni  contenute
nell'ambito   del  piano  definito  dal  Ministro  della  salute,  ed
avvalendosi  di  uno o piu' soggetti attuatori, provvede all'adozione
di  tutte  le  necessarie  iniziative volte a realizzare una compiuta
azione  di  previsione  e  prevenzione  in  relazione  alle possibili
situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita' derivanti
dalla diffusione di agenti virali trasmissibili.
  2.  Il  capo del Dipartimento - Commissario delegato in particolare
provvede,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute nell'ambito del
piano definito dal Ministro della salute, a:
    a) definire  piani  di  impiego straordinario di personale medico
presso  gli  aeroporti  e le altre strutture di transito di persone e
merci,  di interesse rispetto al perseguimento degli obiettivi di cui
alla presente ordinanza;
    b) disporre  affinche'  il personale comunque operante presso gli
aeroporti  e  le  altre  strutture  di  cui  alla lettera a) abbia la
disponibilita'  di  strumenti  e  materiali  destinati  ad assicurare
adeguata   prevenzione   e  protezione  da  situazioni  di  possibile
contagio;
    c) individuare,  disponendone  l'adozione,  procedure di verifica
sanitaria   nei  confronti  di  persone  e  merci  nell'ambito  degli
aeroporti  e  delle  altre strutture di cui alla lettera a), volte ad
accertare eventuali situazioni di rischio;
    d) disporre  per  la realizzazione urgente presso gli aeroporti e
le  altre  strutture  di  cui  alla  lettera  a) di opere destinate a
percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci
provenienti da zone a rischio;
    e) destinare  le acquisizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e),   dell'ordinanza   n.   3275/2003,  anche  all'adeguamento  delle
dotazioni  nella  disponibilita'  delle  strutture  ospedaliere,  con
particolare   riferimento   ai   servizi  di  pronto  soccorso  e  di
laboratorio;
    f) disporre   per   il  potenziamento  delle  strutture  e  delle
attrezzature   dell'istituto  nazionale  per  le  malattie  infettive
«Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma  e  dell'azienda  ospedaliera «Luigi
Sacco» di Milano;
    g) disporre  per  la  realizzazione  di nuove strutture complesse
dedicate  a  malattie  infettive  negli  ospedali  e  nei policlinici
universitari,  ovvero  per  il  potenziamento e lo sviluppo di quelle
gia'  esistenti,  anche  mediante l'assegnazione di ulteriori risorse
umane e di mezzi.
  3.  Il  capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato,  per  il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente
ordinanza,  puo'  avvalersi, su indicazione del Ministro della salute
per  quanto  concerne  il  personale  sanitario,  della consulenza di
professionisti   ed  esperti  nelle  materie  e  nelle  attivita'  di
interesse, sulla base di scelte nominative di carattere fiduciario.
  4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile,   e  che  comunque  presta  lavoro  straordinario  presso  il
Dipartimento  medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione
civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
attivita'  di  emergenza,  specificamente  individuato  dal  capo del
Dipartimento   della  protezione  civile,  e'  riconosciuta  fino  al
31 dicembre   2003   una   speciale   indennita'  operativa  mensile,
forfetariamente  commisurata  a  50  ore  di  straordinario festivo e
notturno.