IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                 del Dipartimento regionale dei beni
                       culturali ed ambientali

  Visto lo statuto della Regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  Regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  il  D.D.G.  n.  6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare
l'art.  8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e
dei  servizi  dell'assessorato  regionale  beni  culturali e pubblica
istruzione   delle   competenze   attribuite  al  dirigente  generale
dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
  Visto  il  parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso
dalla  presidenza  della  regione  -  ufficio  legislativo  e legale,
relativo  all'apposizione  dei  vincoli paesaggistici di cui all'art.
139 del testo unico n. 490/1999;
  Visto  il D.A. del 10 agosto 1990, con il quale e' stata dichiarata
di   notevole  interesse  pubblico  l'«area  di  Valle  del  Paradiso
Castellazzo»  nel  comune  di  Delia,  approvando  la  proposta della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche di Agrigento formulata nella seduta del 14 aprile 1989;
  Vista la nota n. 630 del 30 gennaio 2003, con la quale il comune di
Delia  chiede  di  ridefinire la situazione vincolistica dell'area di
cui  sopra  per  i motivi esposti nella relazione tecnico-descrittiva
dell'ufficio  tecnico  del  comune  di  Delia,  prodotta  in uno alla
suddetta nota sindacale;
  Considerato  che  dalla  nota  e  della  relazione sopra menzionata
emerge  che  il  decreto  assessoriale  del  10 agosto  1990, oltre a
dichiarare  di  notevole  interesse  pubblico  l'area  di  Valle  del
Paradiso  Castellazzo  nel comune di Delia ai sensi e per gli effetti
dell'art.  1,  numeri 3 e 4, della legge n. 1497/1939 allora vigente,
ha  dettato  prescrizioni  su porzioni territoriali perimetrate nelle
planimetrie   allegate  alla  proposta  di  vincolo  formulata  dalla
competente  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle bellezze
naturali e panoramiche, e precisamente:
    1)  nelle  aree  perimetrate  dall'art. 1, lettera c, della legge
8 agosto 1985, n. 431, allora vigente;
    2) nell'area segnata di lettera A;
    3) nell'area segnata di lettera B;
    4) nell'area segnata di lettera C;
sottoponendo  alcune di queste aree (numeri 1 e 3) a divieto assoluto
di   edificazione   e   individuando  indici  e  distanze  di  natura
urbanistica,  nonche'  definizioni  tipologiche  per  le  altre  aree
(numeri 2 e 4);
  Rilevato   che   dette  prescrizioni  e  detti  divieti  esorbitano
dall'ambito  del  potere  esercitato  e  dalle  funzioni di legge, in
quanto le disposizioni legislative non consentivano e non consentono,
in  sede  di  dichiarazione  di  notevole  interesse paesaggistico di
un'area  di definire in via preventiva gli interventi ammessi, ne' di
escludere,  in via preventiva, il diritto di edificare, ne' infine di
dettare standards e tipologie urbanistiche;
  Ritenuto  che la funzione tipica e legittima della dichiarazione di
notevole interesse pubblico prevista dalla legge n. 1497/1939 ed oggi
dal  titolo  II  del  testo unico n. 490/1999 era ed e' di sottoporre
alla  preventiva  e  discrezionale valutazione della soprintendenza i
progetti di tutti gli interventi che ricadono nel territorio protetto
e sono idonei a modificare lo stato dei luoghi;
  Ritenuto  che  competa  soltanto  alla  pianificazione territoriale
paesistica  obbligatoria  dettare  i criteri e le modalita' di un uso
del  territorio  paesisticamente compatibile con l'interesse pubblico
delle aree protette;
  Ritenuto  per quanto sopra esposto, che le prescrizioni e i divieti
apposti   al   decreto  del  10 agosto  1990  siano  illegittimi  per
violazione di legge ed eccesso di potere;
  Ritenuto  allo  scopo  di conferire certezza e stabilita' agli atti
giuridici  dell'amministrazione,  conformandoli  alle prescrizioni di
legge,   di  procedere  in  autotutela  alla  rettifica  del  decreto
summenzionato,  eliminando  dallo  stesso  le parti e le disposizioni
viziate  che  non  inficiano il testo e lo scopo della restante parte
della   dichiarazione   di   notevole  interesse  pubblico  dell'area
indicata, che, appare meritevole di conferma;
  Per quanto sopra esposto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni di cui in premessa, che si intendono recepite,
sono  annullate le seguenti disposizioni del decreto assessoriale del
10 agosto  1990  comportante  la  dichiarazione di notevole interesse
pubblico  dell'«area  di  Valle  Paradiso  Castellazzo» nel comune di
Delia:
    nelle  premesse,  alinea  15,  da  «Ritenuto, infine, ...» a «...
prescrizioni dell'area A»;
    nelle  premesse, all'alinea 18, «... rispettare le prescrizioni e
i limiti imposti dal vincolo e ...»;
    nell'art.  1,  «...  con le limitazioni richiamate nelle premesse
stesse».