L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 30 aprile 2003,
  Premesso  che:  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita), con la propria deliberazione 19 dicembre 2002,
n.  220/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
16  del  21 gennaio  2003  (di  seguito: deliberazione n. 220/02), ha
aggiornato la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita'
commerciale  dei  servizi  di  distribuzione,  di misura e di vendita
dell'energia  elettrica,  introducendo  modifiche e integrazioni alla
deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  235  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 201/99);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Viste:
    la deliberazione n. 201/99;
    la deliberazione n. 220/02;
  Considerato che:
    con   nota   del  28 febbraio  2003,  protocollo  DD/P20030002966
(protocollo  Autorita'  n.  008530 del 3 marzo 2003) la societa' Enel
distribuzione  S.p.a.  (di seguito: Enel distribuzione) ha presentato
istanza  di  riesame  della deliberazione n. 220/02, con richiesta di
differire al 1° trimestre 2004 l'entrata in vigore del provvedimento,
motivata  dalle  difficolta'  attuative  in  relazione alle modifiche
richieste  per  l'aggiornamento  dei  sistemi informativi di supporto
all'attuazione del provvedimento stesso;
    con  nota  del 28 febbraio 2003, protocollo n. 24012/GZ-VZ (prot.
Autorita'  n. 008633 del 3 marzo 2003) la Federazione nazionale delle
imprese  locali dei servizi elettrici (di seguito: Federelettrica) ha
presentato   una   richiesta   di  differimento  al  1° gennaio  2004
dell'entrata  in  vigore  della deliberazione n. 220/02, evidenziando
che  i tempi e le modalita' di attuazione del provvedimento impongono
agli operatori un adeguamento gestionale e informativo di entita' non
trascurabile;
    con  nota  del  13 marzo  2003,  prot.  Deval/P2003001618  (prot.
Autorita'  n. 010043 del 17 marzo 2003), la societa' Deval S.p.a. (di
seguito:  Deval)  ha  presentato  una  richiesta  di  differimento al
1° gennaio 2004 dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02,
con motivazioni identiche a quelle illustrate dalla Federelettrica;
  Considerato   che   sono   avvenuti   incontri   tecnici   con   la
Federelettrica  il giorno 28 marzo 2003, e con l'Enel distribuzione e
con  la  Deval  il  giorno  11 aprile  2004,  nella sede della stessa
Autorita';
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  accogliere  le istanze presentate di differimento
dell'entrata  in  vigore  della deliberazione n. 220/02 al 1° gennaio
2004  solo  limitatamente ai livelli generali di qualita' commerciale
relativi  alle  prestazioni  richieste da clienti del mercato libero,
per  facilitare la graduale attuazione delle modifiche e integrazioni
alla  previgente disciplina della qualita' commerciale dei servizi di
distribuzione,   di  misura  e  di  vendita  dell'energia  elettrica,
introdotte con la deliberazione n. 220/02;
    non  sia opportuno accogliere le suddette istanza di differimento
per quanto concerne i livelli specifici di qualita' commerciale, allo
scopo  di non ridurre il grado di tutela dei clienti, con particolare
riferimento  agli indennizzi automatici previsti per mancato rispetto
dei livelli specifici di qualita' commerciale;
    sia  opportuno  apportare alcune modifiche che possono migliorare
l'attuazione della suddetta disciplina;

                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche  e  integrazioni  della  disciplina dei livelli di qualita'
commerciale  dei  servizi  di  distribuzione,  di misura e di vendita
                       dell'energia elettrica

  1.1 L'art. 30, comma 30.4, della disciplina dei livelli di qualita'
commerciale  dei  servizi  di  distribuzione,  di misura e di vendita
dell'energia  elettrica,  di  cui  nell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n.
220/02,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16
del  21 gennaio  2003  (di  seguito  richiamata  come: disciplina dei
livelli di qualita' commerciale) e' sostituito con il seguente:
    «30.4  In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a
livelli  specifici  e  generali  di qualita' o della fissazione di un
appuntamento personalizzato l'esercente comunica al cliente un codice
univoco.».
  1.2  All'art. 33, comma 33.3, lettere a), b) e c), della disciplina
dei  livelli  di qualita' commerciale, dopo le parole «clienti finali
BT» sono aggiunte le parole «o MT»
  1.3   All'art.   33   della  disciplina  dei  livelli  di  qualita'
commerciale e' aggiunto il seguente comma:
    «33.5 Gli obblighi di cui al precedente comma 33.2, lettera b), e
gli  obblighi  di  cui  al  precedente  art.  30,  comma 30.4, non si
applicano  per l'anno 2003 alle prestazioni richieste dai clienti del
mercato libero.».