L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 30 aprile 2003,
  Premesso che:
    ai  sensi dell'art. 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorita'
28 dicembre  2000,  n.  237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00),
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  4  del  5 gennaio  2001,  come  modificata ed
integrata  dalla  deliberazione  13 marzo  2001, n. 58/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 74 del 29 marzo 2001, (di
seguito:  deliberazione  n.  58/01),  e'  istituito  un  fondo per la
compensazione  temporanea  di  costi  elevati  di  distribuzione  con
decorrenza dal 1° luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);
    ai  sensi  dell'art.  5,  comma 2, della deliberazione n. 237/00,
l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico
degli  ambiti  tariffari  diversi  da  quelli  a  costo elevato, come
percentuale  uniforme  del  costo  di  distribuzione  riconosciuto in
misura non superiore al due per cento;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Viste:
    la deliberazione n. 237/00;
    la deliberazione n. 58/01;
    la deliberazione n. 306/01;
  Considerato che:
    l'art.  4  della  deliberazione  n. 58/01 prevede che il fondo di
compensazione  sia  amministrato  dall'Autotita'  avvalendosi, per le
procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto
bancario;
    con  la  deliberazione  17 dicembre  2001,  n. 306/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002
(di seguito: deliberazione n. 306/01), l'Autorita' ha affidato in via
transitoria  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico (di
seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo
di  un  anno  decorrente  dal  1° aprile  2002; e che tale termine e'
scaduto il 31 marzo 2003;
  le  risultanze  relative  al  periodo, di cui al precedente alinea,
evidenziano  la necessita' di valutare ulteriormente la funzionalita'
della   disciplina   organizzativa   e   sostanziale   del  fondo  di
compensazione;
  Ritenuto  che sia pertanto opportuno che l'Autorita', ai fini della
gestione  del  fondo  di  compensazione,  continui ad avvalersi della
Cassa  per  un  periodo  di  un  anno  decorrente dal 1° aprile 2003,
secondo  le  medesime  condizioni  previste  nella  deliberazione  n.
306/01.
                              Delibera:
  Di  rinnovare,  per il periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile
2003,   alle   medesime   condizioni   di   cui   alla  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  17 dicembre  2001,  n. 306/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, l'affidamento
alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico della gestione del
fondo  per  la  compensazione  di  cui  all'art.  5,  comma  1, della
deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  2  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001, come successivamente integrata e
modificata;
  Di  differire al 31 maggio 2003, il termine per i versamenti dovuti
dagli  esercenti il servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti
locali per l'anno termico 2002-2003 di cui all'art. 4, comma 2, della
deliberazione n. 58/01;
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione;
  Di   comunicare   il   presente   provvedimento,   mediante   plico
raccomandato  avviso  di  ricevimento  alla  Cassa  conguaglio per il
settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati n. 76, 00186
Roma.
    Milano, 30 aprile 2003
                                                 Il presidente: Ranci