IL DIRIGENTE dell'ufficio II della Direzione generale della prevenzione Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, sono previsti atti di revisione con periodicita' non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto il proprio decreto ministeriale 12 febbraio 2002, con il quale e' stata disposta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997; Vista la documentazione agli atti d'ufficio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata la necessita' di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 sopra richiamato decreto ministeriale 12 febbraio 2002; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'elenco dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione parziale disposta con proprio decreto ministeriale 12 febbraio 2002. Tale elenco e' riportato negli allegati A (medici abilitati) e B (medici supplenti) che fanno parte integrante del presente decreto. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2003 Il dirigente: Ruocco