IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:
    la  legge  7 agosto  1990,  n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  2 maggio  1994,  n.  319;  il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  del  31 luglio  1996, n. 471; il decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 319, di riconoscimento del titolo di
formazione   professionale   per   l'insegnamerito   acquisito  nella
Comunita'   europea   dalla   persona   sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  12  del citato decreto
legislativo  n. 319, relativa al detto, del pari sottoindicato titolo
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo  n. 319) a quella cui la persona interessata e' abilitata
nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato
decreto legislativo n. 319);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato al possesso di una formazione professionale comprendente,
nell'altro  Paese,  un anno di tirocinio post-secondario ed in Italia
un  ciclo di studi post-secondari di durata pari a quattro anni (art.
1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 319);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte la formazione professionale attestata dal titolo professionale;
alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo;
alla  conoscenza  della lingua italiana; all'esperienza professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo
n.   319,   che   sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento
incondizionato   atteso   che   il  titolo  posseduto  dalla  persona
interessata,  comprova  una  formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 319;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di  istruzione  secondaria  «Zeugnis  der  Reife für das
Lehramt  an Volksschulen», conseguito presso la Bundesleherer (innen)
bildungsanstalt di Feldkirch (Austria) in data 17 giugno 1967;
    titolo  di  abilitazione all'insegnamento «Lehrbefähigungszeugnis
für  Volksschulen»,  conseguito  presso la Prufungskommission für das
Lehramt   an   Hauptschule   und   an  Sonderschulen  sowie  für  die
Lehrbefähigungsprüfung  für Volksschulen di Bregenz (Austria) in data
25 novembre 1969, posseduto da:
    cognome: Ihler;
    nome: Monika;
    nata a: Sulzberg (Austria);
    il: 12 agosto 1947;
    cittadinanza comunitaria (italiana),
comprovante   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha
rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, titolo di abilitazione
all'esercizio,  in  Italia, della professione di docente nella scuola
elementare.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del
citato  decreto  legislativo  n.  319,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 aprile 2003
                                     Il direttore generale: Criscuoli