IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  20 marzo 1998 e 25 maggio 2001
pubblicati   rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  91  del
20 aprile  1998  e  n. 160 del 12 luglio 2001, con i quali l'istituto
«Scuola  superiore  in  psicologia  clinica  -  I.F.R.E.P.»  e' stato
abilitato ad attivare nella sede di Venezia corsi di specializzazione
in  psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509
del 1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione   ad   aumentare   il   numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al  primo anno di corso da 14 a 20 unita' e per l'intero
corso a 80 unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato nella riunione del 5 marzo 2003 trasmessa con nota
n. 201 del 12 marzo 2003;
  Visto    i    pareri    favorevoli   espressi   dalla   commissione
tecnico-consultiva nelle sedute del 21 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'istituto «Scuola superiore in psicologia clinica - I.F.R.E.P.»
abilitato  ad  istituire  e  ad attivare con decreti in data 20 marzo
1998   e   25 maggio   2001   nella   sede   di   Venezia,  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad
aumentare  il  numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso  per ciascun anno da 14 a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80
unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 aprile 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona