IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P,  e  la I.G.P., per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 giugno  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio
2001,  con  il  quale autorizza l'«Azienda speciale per la formazione
professionale  e  la  promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di
Savona  -  Laboratorio chimico merceologico», per l'intero territorio
nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico,
effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;
  Considerato  che  il  laboratorio sopraindicato, con nota 17 aprile
2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra indicato, ha dimostrato di
aver   ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove  di  analisi  da
organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 16 marzo 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato e' integrata dalla seguente:
    composizione degli acidi grassi.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2003
                                         Il direttore generale: Abate