IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della signora Schulz Ilse Gisela, nata a Postdam (Germania) il 30 agosto 1957, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Sozialarbeiterin (FH)» conseguito nel gennaio 1992 nel Land di Berlino, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»; Considerato che e' in possesso della prescritta autorizzazione a fregiarsi del titolo di «Sozialarbeiterin» rilasciata nell'ottobre 1994 dal «Ministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kultur» del Land del Brandenburgo; Considerato inoltre che la richiedente ha conseguito nel luglio 1988 il titolo accademico di «Gesundheitsfursorgerin» presso la «Fachschule fur Gesunhdheits - und Sozialwesen» di Postdam; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato altresi' che la richiedente ha dimostrato di possedere una formazione ed una esperienza professionale prevalentemente nell'ambito della assistenza sanitaria, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'al-legato A; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Schulz Ilse Gisela, nata a Postdam (Germania) il 30 agosto 1957, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.