IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  signora Schulz Ilse Gisela, nata a Postdam
(Germania) il 30 agosto 1957, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento     del     titolo     accademico-professionale     di
«Diplom-Sozialarbeiterin  (FH)»  conseguito nel gennaio 1992 nel Land
di  Berlino,  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia della
professione di «assistente sociale»;
  Considerato  che  e'  in possesso della prescritta autorizzazione a
fregiarsi  del  titolo  di «Sozialarbeiterin» rilasciata nell'ottobre
1994  dal  «Ministerium  fur  Wissenschaft, Forschung und Kultur» del
Land del Brandenburgo;
  Considerato  inoltre  che  la  richiedente ha conseguito nel luglio
1988  il  titolo  accademico  di  «Gesundheitsfursorgerin»  presso la
«Fachschule fur Gesunhdheits - und Sozialwesen» di Postdam;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 31 marzo 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato  altresi' che la richiedente ha dimostrato di possedere
una   formazione  ed  una  esperienza  professionale  prevalentemente
nell'ambito  della  assistenza sanitaria, appare necessario applicare
le  misure  compensative,  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  degli
assistenti sociali - sezione B;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali,
sulle materie indicate nell'al-legato A;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni due;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Schulz  Ilse  Gisela,  nata  a  Postdam (Germania) il
30 agosto   1957,   cittadina  tedesca,  e'  riconosciuto  il  titolo
accademico/professionale  di  cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  nella  sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e
l'esercizio in Italia della omonima professione.