IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
    Visto   il   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente il riordino
della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  l'art.  1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  ha  introdotto  nuovi  criteri  di  riparto  del Fondo sanitario
nazionale;
    Visto  l'art.  1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in
base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art.
34,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'art.  2,  comma  3,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;
    Visto  l'art.  39,  comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della
sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione
annuale  alle  regioni  e  province  autonome,  delle quote del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente;
    Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge
n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    Visto  l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione
dei   trasferimenti  erariali  in  favore  delle  regioni  a  statuto
ordinario  per  il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in
conto capitale;
    Visto  l'accordo  dell'8 agosto  2001 con il quale il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto di
determinare  la disponibilita' complessiva di risorse da destinare al
finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale quantificandole per
l'anno  2003  in  Euro  77.531.542.605,  alla  quale  va aggiunta una
ulteriore  quota  di Euro 1.032.913.798 per le finalita' espresse nei
punti 16 e 17 dell'accordo stesso;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 31 (legge
finanziaria  2002),  che  assegna Euro 5.000.000 al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per il corrente anno;
    Vista   l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 6 febbraio 2003;
    Vista  la proposta del Ministero della salute in data 14 febbraio
2003;
                               Delibera:
    A   valere   sulle  complessive  disponibilita'  finanziarie  del
Servizio  sanitario nazionale - parte corrente anno 2003 - ammontanti
attualmente  a  78.403.971.577  euro,  vengono finalizzati i seguenti
importi:
      a) Euro  75.796.403.896  da  ripartire  tra  le  regioni  e  le
province  autonome  per  il  finanziamento  dei livelli essenziali di
assistenza  ;  l'ospedale  Bambino  Gesu' viene finanziato in base ai
valori utilizzati nella compensazione della mobilita' concordata;
      b) Euro 885.500.511 da ripartire tra le regioni per il Fondo di
riequilibrio  ai  sensi  dell'accordo  dell'8 agosto 2001 (punti 16 e
17);
      c) Euro  147.416.940  per il finanziamento dell'esclusivita' di
rapporto  per  gli  ospedali  classificati  religiosi,  gli IRCCS, la
componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici;
      d) Euro 586.391.301 per il finanziamento delle quote vincolate,
di cui Euro 108.251 da assegnare alla Croce rossa italiana;
      e) Euro  988.258.928  per  programmi  particolari a norma della
legge n. 662/1996, art. 1, commi 34 e 34-bis.
    Gli  importi  di cui alle lettere c), d), e), restano accantonati
in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute.
      Roma, 14 marzo 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 272