IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  l'ordinanza  n.  32,  adottata  dal  sindaco  del  comune di
Falconara  Marittima il 20 marzo 2003, con la quale in relazione alle
operazioni  militari  in  corso  interessanti  lo Stato dell'Iraq, e'
stato disposto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il divieto di atterraggio agli aerei militari
delle  parti  belligeranti  nell'aeroporto  del  comune  di Falconara
Marittima;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  I  del  2 aprile  2003,  in  cui testo e' allegato al
presente   decreto,  e  le  cui  considerazioni  si  intendono,  qui,
integralmente riprodotte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              Decreta:
  E'  disposto  l'annullamento  straordinario,  a  tutela dell'unita'
dell'ordinamento,  dell'ordinanza  n.  32  del  sindaco del comune di
Falconara Marittima in data 20 marzo 2003.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 304