IL COMITATO ISTITUZIONALE
                   Bacino pilota del fiume Serchio
               (legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 30)
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante «Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
  Visto  il  decreto  ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989
con  il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino
pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge
n. 183/1989;
  Vista   la  legge  7 agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative  della  citata legge n. 183/1989 ed in particolare l'art.
8,  con  il  quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le
disposizioni  in  materia  di  funzioni,  di  organi  e di interventi
relative  ai  bacini  di  rilievo  nazionale di cui all'art. 12 della
medesima legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorita' di bacino pilota del fiume
Serchio;
  Vista la legge 4 dicembre 1993 n 493, art. 12, comma 3, che integra
con  i  commi  6-bis  e  6-ter  l'art.  17  della richiamata legge n.
183/1989  e  che  prevede  la  approvazione  del  piano di bacino per
stralci  relativi  a  settori  funzionali,  e l'adozione di misure di
salvaguardia,   da   parte  del  Comitato  istituzionale,  in  attesa
dell'approvazione del piano;
  Visto  il decreto-legge 11 giugno 1998, n 180, convertito con legge
3 agosto  1998,  n.  267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio
1999,  n. 132, convertito, con modifiche con la legge 13 giugno 1999,
n. 226;
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino  pilota del fiume Serchio del 6 maggio 1998, n. 74, «Misure di
salvaguardia  per  la  riduzione del rischio idraulico nel bacino del
Serchio  Vincolo  di  non edificazione», vigente per la durata di tre
anni  dalla  sua  data  di  esecutivita', e pertanto ad oggi non piu'
vigente;
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino  pilota del fiume Serchio del 13 aprile 1999, n. 87 «Misura di
salvaguardia  per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della
fossa  media,  comune  di  Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis,
della  legge  18 maggio  1989,  n. 183», vigente per la durata di tre
anni  dalla  sua  data  di  esecutivita', e pertanto ad oggi non piu'
vigente;
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino pilota del fiume Serchio del 27 ottobre 1999, n. 89, «Adozione
di  misure  di  salvaguardia  per le aree a pericolosita' e a rischio
idraulico  e  di  frana  molto  elevato individuate e perimetrate nel
«Piano  straordinario  per  la  rimozione  delle situazioni a rischio
idrogeologico  piu'  alto nel bacino del fiume Serchio. Decreto-legge
11 giugno  1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, e
decreto-legge  13 maggio  1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio
1999, n. 226, articoli 1 e 2»;
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino   pilota   del   fiume  Serchio  del  19 marzo  2001,  n.  109
«Applicazione  delle misure di salvaguardia, di cui alle delibere del
Comitato  istituzionale  n.  74/1998,  n.  87/1999  e  n. 89/1999, ai
fabbricati oggetto di istanza di condono»;
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
Bacino  pilota  del fiume Serchio del 7 giugno 2001, n. 110 «Adozione
di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17,
comma 6-bis, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del
fiume  Serchio,  stralcio  per  la  tutela  dal rischio idrogeologico
(leggi  n. 183/1989) (articoli 17 e 18) n. 267/1998 (art. 1, comma 1)
e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)»;
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino  pilota  del  fiume  Serchio  del  18 dicembre  2001,  n.  112
«Adozione del Progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio
assetto  idrogeologico  (P.A.I.)  ai  sensi  delle  leggi n. 183/1989
(articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art.
1-bis, comma 1-bis)» con la quale sono state contestualmente adottate
le  deliberazioni del Comitato istituzionale n. 89/1999 e n. 110/2001
quali  misure  di  salvaguardia  del  Progetto  di  piano,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989;
  Vista  la  nota  del  comune  di  Lucca  del  10 dicembre 2002 (ns.
protocollo  n.  2485  del  16 dicembre  2002),  con  la  quale l'ente
suddetto dichiara la necessita' di acquisire dall'Autorita' di bacino
del  fiume  Serchio,  in  applicazione  della  suddetta  delibera del
Comitato  istituzionale  n. 109/2001, il parere previsto dall'art. 32
della legge 28 febbraio 1987, n. 45, per la definizione delle istanze
di  condono  avanzate  su  fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte
alle misure di salvaguardia;
  Considerato che, essendo alla data odierna decadute le delibere del
Comitato   istituzionale   n.   74/1998   e  n.  87/1999,  in  virtu'
dell'adozione  quali  salvaguardie  del  Progetto  di piano di bacino
stralcio  assetto  idrogeologico (P.A.I.) delle delibere n. 89/1999 e
n.  110/2001,  queste devono essere esplicitate quali riferimenti per
l'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001;
  Valutato  pertanto  utile  fornire, agli enti locali competenti per
territorio,  chiarimenti  interpretativi  in  merito all'applicazione
della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001 ai
fabbricati  oggetto  di  istanza  di  condono ai sensi della legge n.
47/1985 e della legge n. 724/1994;
  Ritenuto  in  tal senso di poter individuare gli interventi capaci,
per  le  loro  caratteristiche,  di  non  aggravare  lo  scenario  di
pericolosita'  idraulica  riscontrato  nelle  aree  perimetrate dalla
delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e nelle
aree  di interesse del piano di bacino individuate dalla delibera del
Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001;
  Riscontrato  che il Comitato istituzionale ha ritenuto, considerata
la  ininfluenza  degli  interventi  elencati rispetto agli scenari di
pericolosita'  idraulica,  di  poter  rendere  ammissibili gli stessi
anche  nell'ordinaria azione amministrativa, apportando le necessarie
e  conseguenti  modifiche  alla delibera n. 89 del 27 ottobre 1999 ed
alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001;
  Ricordato  che  le  aree, destinate dal Progetto di piano di bacino
stralcio  per  l'assetto  idrogeologico (P.A.I.) all'attuazione degli
interventi  per la riduzione del rischio idraulico e piu' in generale
per  la mitigazione del rischio idrogeologico, ricadono in gran parte
negli  ambiti  individuati  nella  «Carta  delle  aree  di pertinenza
fluviale  e  lacuale  nel  bacino  del  fiume Serchio», allegata alla
delibera  del  Comitato  istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001 e che
tali   ambiti  sono  in  generale  da  salvaguardare  ai  fini  della
regimazione  idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e
che  dunque  costituisca  primario  interesse  del  piano  di  bacino
preservare tali aree;
  Rilevato  che  le  cartografie  di cui alla delibera suddetta fanno
parte  integrante  della  cartografia  di riferimento del Progetto di
piano;
  Preso  atto  della  necessita'  di  affiancare  le  amministrazioni
locali,   territorialmente   competenti,   per  l'applicazione  delle
prescrizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  110/2001, adottata
quale  salvaguardia  del  Progetto  di  piano  di bacino stralcio per
l'assetto  idrogeologico  (P.A.I.)  dal Comitato istituzionale con la
deliberazione   n.  112/2001,  tramite  la  introduzione  del  parere
vincolante  dell'Autorita'  di  bacino  per  la valutazione di quegli
interventi   che,   ancorche'   ammessi,   rivestano   una   notevole
complessita'  e  comportino  consistenti  modifiche  dello  stato dei
luoghi;
  Preso  atto  della necessita' di introdurre modifiche alla delibera
n.  110  del 7 giugno 2001, con specificazione degli interventi per i
quali  diventa  obbligatoria  l'acquisizione  del  parere  vincolante
dell'Autorita' di bacino;
  Rilevato  che  il Comitato istituzionale, accogliendo positivamente
la proposta avanzata, ha suggerito di introdurre disposizioni volte a
conseguire snellimenti delle procedure amministrative;
  Visto  il  verbale  della  seduta  del  25 febbraio  2003 di questo
Comitato  istituzionale  costituito  (ai sensi dell'art. 12, comma 3,
della  legge  n.  183/1989  e  successive  modifiche  e integrazioni,
dell'art.  8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali) dai
Ministri   dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali,
per  i  beni e le attivita' culturali, dalla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  per  il  coordinamento  della  Protezione  civile, dal
Presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle
amministrazioni   provinciali   di   Lucca,   Pisa   e  Pistoia,  dal
rappresentante delle comunita' montane e dal segretario generale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Ad   integrazione   e   modifica   della   delibera   del  Comitato
istituzionale  n.  109 del 19 marzo 2001, anche ai fabbricati oggetto
di  istanza  di condono ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio
1985,  n. 47, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applicano  le  misure  di  salvaguardia,  di  cui  alle  delibere del
Comitato  istituzionale  n.  89  del  27 ottobre  1999  e  n. 110 del
7 giugno  2001,  adottate quali salvaguardie del Progetto di piano di
bacino   stralcio   assetto   idrogeologico  (P.A.I.)  e  cosi'  come
modificate dalla presente delibera.