IL COMITATO ISTITUZIONALE Bacino pilota del fiume Serchio (legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 30) Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge n. 183/1989 ed in particolare l'art. 8, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio; Vista la legge 4 dicembre 1993 n 493, art. 12, comma 3, che integra con i commi 6-bis e 6-ter l'art. 17 della richiamata legge n. 183/1989 e che prevede la approvazione del piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali, e l'adozione di misure di salvaguardia, da parte del Comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche con la legge 13 giugno 1999, n. 226; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 6 maggio 1998, n. 74, «Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Serchio Vincolo di non edificazione», vigente per la durata di tre anni dalla sua data di esecutivita', e pertanto ad oggi non piu' vigente; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 13 aprile 1999, n. 87 «Misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della fossa media, comune di Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183», vigente per la durata di tre anni dalla sua data di esecutivita', e pertanto ad oggi non piu' vigente; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 27 ottobre 1999, n. 89, «Adozione di misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio idraulico e di frana molto elevato individuate e perimetrate nel «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel bacino del fiume Serchio. Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, e decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2»; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 19 marzo 2001, n. 109 «Applicazione delle misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato istituzionale n. 74/1998, n. 87/1999 e n. 89/1999, ai fabbricati oggetto di istanza di condono»; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino pilota del fiume Serchio del 7 giugno 2001, n. 110 «Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-bis, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (leggi n. 183/1989) (articoli 17 e 18) n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)»; Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio del 18 dicembre 2001, n. 112 «Adozione del Progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis)» con la quale sono state contestualmente adottate le deliberazioni del Comitato istituzionale n. 89/1999 e n. 110/2001 quali misure di salvaguardia del Progetto di piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989; Vista la nota del comune di Lucca del 10 dicembre 2002 (ns. protocollo n. 2485 del 16 dicembre 2002), con la quale l'ente suddetto dichiara la necessita' di acquisire dall'Autorita' di bacino del fiume Serchio, in applicazione della suddetta delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001, il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1987, n. 45, per la definizione delle istanze di condono avanzate su fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte alle misure di salvaguardia; Considerato che, essendo alla data odierna decadute le delibere del Comitato istituzionale n. 74/1998 e n. 87/1999, in virtu' dell'adozione quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) delle delibere n. 89/1999 e n. 110/2001, queste devono essere esplicitate quali riferimenti per l'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001; Valutato pertanto utile fornire, agli enti locali competenti per territorio, chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001 ai fabbricati oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994; Ritenuto in tal senso di poter individuare gli interventi capaci, per le loro caratteristiche, di non aggravare lo scenario di pericolosita' idraulica riscontrato nelle aree perimetrate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e nelle aree di interesse del piano di bacino individuate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001; Riscontrato che il Comitato istituzionale ha ritenuto, considerata la ininfluenza degli interventi elencati rispetto agli scenari di pericolosita' idraulica, di poter rendere ammissibili gli stessi anche nell'ordinaria azione amministrativa, apportando le necessarie e conseguenti modifiche alla delibera n. 89 del 27 ottobre 1999 ed alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001; Ricordato che le aree, destinate dal Progetto di piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) all'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e piu' in generale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ricadono in gran parte negli ambiti individuati nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio», allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001 e che tali ambiti sono in generale da salvaguardare ai fini della regimazione idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e che dunque costituisca primario interesse del piano di bacino preservare tali aree; Rilevato che le cartografie di cui alla delibera suddetta fanno parte integrante della cartografia di riferimento del Progetto di piano; Preso atto della necessita' di affiancare le amministrazioni locali, territorialmente competenti, per l'applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 110/2001, adottata quale salvaguardia del Progetto di piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dal Comitato istituzionale con la deliberazione n. 112/2001, tramite la introduzione del parere vincolante dell'Autorita' di bacino per la valutazione di quegli interventi che, ancorche' ammessi, rivestano una notevole complessita' e comportino consistenti modifiche dello stato dei luoghi; Preso atto della necessita' di introdurre modifiche alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001, con specificazione degli interventi per i quali diventa obbligatoria l'acquisizione del parere vincolante dell'Autorita' di bacino; Rilevato che il Comitato istituzionale, accogliendo positivamente la proposta avanzata, ha suggerito di introdurre disposizioni volte a conseguire snellimenti delle procedure amministrative; Visto il verbale della seduta del 25 febbraio 2003 di questo Comitato istituzionale costituito (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali) dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento della Protezione civile, dal Presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunita' montane e dal segretario generale; Delibera: Art. 1. Ad integrazione e modifica della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001, anche ai fabbricati oggetto di istanza di condono ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano le misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e n. 110 del 7 giugno 2001, adottate quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) e cosi' come modificate dalla presente delibera.