IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 marzo  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 110 del 14 maggio
2001,  con  il quale autorizza il laboratorio «Lachimer - Laboratorio
chimico  merceologico  - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia»
ad  eseguire  per  l'intero  territorio  nazionale,  al  rilascio dei
certificati  di  analisi  nel  settore  oleico,  effettuati presso il
predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato,  con  nota  del
29 aprile  2003,  comunica  la  variazione dell'elenco delle prove di
analisi;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove di analisi da organismo
accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 23 marzo 2001;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono integrate dalle seguenti:
    determinazione   degli   acidi   grassi   in   posizione   2  del
trigliceride;
    determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42;
    determinazione  del  contenuto  di cere mediante gascromatografia
con colonna capillare;
    determinazione del tenore dei solventi alogenati;
    determinazione  della  composizione  e  del  contenuto di steroli
mediante gascromatografia con colonna capillare;
    determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo;
    polifenoli totali.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 maggio 2003
                                         Il direttore generale: Abate