IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio «Lachimer - Laboratorio chimico merceologico - azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale; Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 29 aprile 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003; Ritenuta la necessita' di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 23 marzo 2001; Decreta: Articolo unico Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e' autorizzato sono integrate dalle seguenti: determinazione degli acidi grassi in posizione 2 del trigliceride; determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42; determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare; determinazione del tenore dei solventi alogenati; determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare; determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo; polifenoli totali. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2003 Il direttore generale: Abate