IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la  nota  del  Presidente della Corte di Appello di Lecce in
data  1°  aprile  2003,  prot.  n.  484/P,  dalla  quale  risulta che
l'ufficio  del Giudice di pace di Grottaglie non e' stato in grado di
funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 24 ed il 31 marzo
2003 a causa del trasferimento di sede;
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del  mancato  funzionamento delle attivita' presso
l'ufficio  del Giudice di pace di Grottaglie nel periodo compreso tra
il  24  ed  il  31  marzo  2003  a causa del trasferimento di sede, i
termini  di  decadenza  per  il  compimento  di  atti presso il detto
ufficio  o  a mezzo di personale addettovi, scadenti nel perido sopra
indicato  o  nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici
giorni  a  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Roma, 13 maggio 2003
                                               p. Il Ministro: Vietti