Con  decreto  ministeriale del direttore generale per lo sviluppo
produttivo  e la competitivita' e del direttore generale della tutela
delle  condizioni  di  lavoro del 21 magio 2003; visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; visto altresi' la
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998; vista l'istanza presentata
dall'organismo  Cermet  Scarl  con  sede legale in via Cadriano, 23 -
Cadriano  di  Granarolo  Emilia  (Bologna),  in data 15 novembre 1996
acquisita in atti di questo Ministero in data 20 novembre 1996, prot.
n.   164008,   volta   ad   ottenere   il   rinnovo  e,  l'estensione
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle attivita' di certificazione
relativa  ad  alcuni  tipi  di  macchine  di  cui all'allegato IV, al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1996, n. 459,
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
supplemento  ordinario  n.  146 del 6 settembre 1996; considerato che
l'organismo  Cermet  Scarl,  con  sede  legale  in via Cadriano, 23 -
Cadriano  di  Granarolo  Emilia  (Bologna) ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  24 luglio  1996, n. 459; visto le
risultanze   dell'esame  istruttorio  svolto  congiuntamente  con  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  nella  riunione
svoltasi il 20 dicembre 2002;
    1.  L'organismo Cermet Scarl, con sede legale in via Cadriano, 23
-  Cadriano  di Granarolo Emilia (Bologna) e' autorizzato ad emettere
certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per  i  seguenti  prodotti  di  cui  all'allegato IV, della direttiva
89/392/CEE:
    A. Macchine:
      1.  Seghe  circolari  (monolama e multilama) per la lavorazione
del  legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e
di materie assimilate.
      1.1.  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile.
      1.2.  Seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale.
      1.3.  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
      1.4.  Seghe  ad  utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
      2.  Spianatrici  a  avanzamento  manuale per la lavorazione del
legno.
      3.  Piallatrici  su una faccia a carico e/o scarico manuale per
la lavorazione del legno.
      4.  Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate.
      5.  Macchine  combinate  dei tipi di cui ai punti da l a 4 e al
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
      6.  Tenonatrici  a mandrini multipli ad avanzamento manuale per
la lavorazione del legno.
      7.  Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate.
      9.  Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s.
      10.   Formatrici   delle  materie  plastiche  per  iniezione  e
compressione a carico o scarico manuale.
      11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico
o scarico manuale.
    B. Componenti di sicurezza:
      1.  Dispositivi  elettrosensibili progettati per il rilevamento
delle  persone  (barriere  immateriali, tappeti sensibili, rilevatori
elettromagnetici).
    2.  Blocchi  logici  con funzioni di sicurezza per dispositivo di
comando che richiedono l'uso delle due mani.
    3.  Schemi  mobili automatici per la protezione delle macchine di
cui al punto A9, 10 e 11.
    L'autorizzazione  ha  la durata di un anno a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.