IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»
  Vista  l'istanza  della sig.ra Martone Maria Eugenia, nata a Buenos
Aires (Argentina) il 4 febbraio 1971, cittadina argentina, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «psicologa  e  psicoterapeuta ai fini dell'accesso
all'albo  e  l'esercizio  in Italia della professione di «psicologa e
psicoterapeuta»;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«licenciada  en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il
30 dicembre 1996;
  Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de
salud» in data 12 maggio 1997, con matricola n. 25087;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 25 febbraio 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa.
  Ritenuto  peraltro  che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha
dimostrato    di    essere    in    possesso    di   una   formazione
accademica-professionale  completa,  rispetto a quella richiesta allo
psicoterapeuta italiano;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
co.  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui
la  verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso
nel  territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n.  286/1998,  non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in
possesso  di  un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari.
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Como in data 26 giugno 2002 con scadenza
il 23 giugno 2007, per motivi familiari;

                              Decreta:

  1.   Alla  sig.ra  Martone  Maria  Eugenia,  nata  a  Buenos  Aires
(Argentina)  il  4 febbraio 1971, cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli «psicologi», sez. A e l'esercizio della
professione in Italia.
  2.  L'istanza  relativa  all'iscrizione  all'albo  professionale in
qualita'  di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione,
e' respinta.
    Roma, 21 maggio 2003
                                          Il direttore generale: Mele