IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i
suoi  Stati  membri,  da  una  parte  e  la  Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Monbaron Claude Rene', nato a Reconvilier
(Svizzera)   il  4 dicembre  1959,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di ingenieur
ETS   conseguito   in   Svizzera  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e
l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  diplome  d'ingenieur ETS en mecanique technique conseguita presso
l'«Ecole  d'Ingenieurs Bienne-Ecole Technique Superieure de l'Etat de
Berne ETS» di Berna in data 22 ottobre 1982;
  Considerato  che  il richiedente e' in possesso dell'autorizzazione
ad  usare  il  titolo  di  ingenieur  ETS,  secondo  a legge federale
svizzera del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 febbraio 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere - sez. B, settore industriale, e quella di
cui e' in possesso l'istante;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Monbaron  Claude  Rene', nato a Reconvilier (Svizzera) il
14 dicembre  1959  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli ingegneri sezione B, settore industriale e l'esercizio
della professione in Italia.