Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.  Gli  adempimenti  relativi  al  regime comunitario del prelievo
supplementare  nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
salvo  quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e
delle  province  autonome (( alle quali spettano anche le funzioni di
controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni
e  alle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sono devoluti i
proventi delle sanzioni. ))
  2.  ((  All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete
unicamente  ))  la  gestione  della  riserva  nazionale  ai  sensi ((
dell'articolo 3,  )) l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli
importi  ((  di  cui  all'articolo 9  e  all'articolo 10, comma 8, ))
nonche'  l'esecuzione  delle  comunicazioni  di  cui  all'art. 15 del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
  3.  La  provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso
chiuso,  adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni
a tutela di tale istituto.
  4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali
e  degli  ufficiali  ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli
altri  organi  dello  Stato,  che  in  ragione delle proprie funzioni
accertino  violazioni  in  materia,  sono  tenuti  ad  informare  gli
organismi di cui al presente comma.
((    5.  Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia ))
sono  tenuti  a  consentire  l'accesso  alle  proprie sedi, impianti,
magazzini   o   altri   locali,  mezzi  di  trasporto,  nonche'  alla
documentazione  contabile  e amministrativa, ai funzionari addetti ai
controlli,  ((  nell'esercizio  delle funzioni di controllo di cui al
presente  decreto. )) In caso di inadempienza si applica una sanzione
amministrativa  non  inferiore  a  euro 10.000 e non superiore a euro
100.000.
  6.  Ai  fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le
province   autonome,   gli   acquirenti  riconosciuti,  ((  ai  sensi
dell'articolo 4 )) e le loro organizzazioni, le organizzazioni (( dei
produttori,  riconosciute  ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n. 228, )) nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola
di  cui  all'articolo  ((  3-bis )) del decreto legislativo 27 maggio
1999,  n.  165,  cosi'  come  modificato  dal  (( decreto legislativo
15 giugno  2000,  n.  188,  ))  si  avvalgono del Sistema informativo
agricolo  nazionale  (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di
cui  al  comma 7. (( I dati comunicati dalle regioni e dalle province
autonome  tramite  il  SIAN  fanno  fede  ad  ogni  effetto  per  gli
adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.
))
  7.  Entro  45  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  (( sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
competenti Commissioni parlamentari, )) sono definite le modalita' di
attuazione (( delle disposizioni del presente decreto. ))
  8.   L'irrogazione   delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente  decreto  e' effettuata dalle regioni e province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  cui  sono  devoluti  i relativi proventi. Si
applicano   le   disposizione   contenute  nel  capo  I  della  legge
24 novembre 1981, n. 689.
  9.  In  caso  di  mancato  versamento del prelievo supplementare ((
dovuto,   ))   le  regioni  e  le  province  autonome  effettuano  la
riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti
di  acquirenti  e  produttori,  applicando  le  ((  misure  )) di cui
all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
          Riferimenti normativi.
              - Si  riporta il testo dell'art. 15 Regolamento (CE) n.
          1392/2001:
              «Art.   15 (Comunicazioni). - 1.   Gli   Stati   membri
          comunicano alla Commissione:
                a) entro  il  mese  successivo alla loro adozione, le
          misure  adottate  ai fini dell'applicazione del regolamento
          (CEE)  n.  3950/92  e del presente regolamento, nonche', se
          del caso, le eventuali modifiche;
                b) la propria decisione debitamente motivata, in caso
          di  applicazione  dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento
          (CEE) n. 3950/92;
                c) ogni   anno,   anteriormente   al   1°   marzo,  i
          quantitativi convertiti conformemente all'art. 4, paragrafo
          2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92;
                d) i  risultati  e  le informazioni occorrenti per la
          valutazione  delle  misure applicate in virtu' dell'art. 8,
          lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92;
                e)  ogni  anno,  anteriormente  al  1° settembre,  il
          questionario di cui all'allegato I debitamente compilato;
                f)  il  metodo  o  i metodi utilizzati nel quadro del
          presente  regolamento per misurare le masse o, se del caso,
          per  convertire  i  volumi in massa, la giustificazione dei
          coefficienti  adottati e le circostanze precise in cui sono
          applicabili nonche' loro eventuali ulteriori modifiche.
              2.  In caso di inosservanza delle disposizioni relative
          al  questionario  di  cui  al  paragrafo  1, lettera e), la
          Commissione  trattiene  forfettariamente,  in  applicazione
          dell'art.   14   del  regolamento  (CE)  n.  2040/2000  del
          Consiglio  (3),  un importo sugli anticipi in occasione del
          conteggio   delle   spese   agricole   degli  Stati  membri
          interessati.  Tale  importo  e' pari ad una percentuale del
          prelievo   calcolato   per   un   superamento  teorico  del
          quantitativo  di  riferimento globale di cui trattasi ed e'
          calcolato nel modo seguente:
                a) se il questionario non e' stato trasmesso entro il
          1° settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del
          prelievo  mancano,  la  percentuale  e'  pari allo 0,01 per
          settimana di ritardo;
                b) se  si  e' costatato che la somma dei quantitativi
          consegnati     o     venduti    direttamente,    comunicati
          nell'aggiornamento  di  cui  al  paragrafo 3 si discosta di
          oltre  il  10%  dai dati forniti nella risposta iniziale al
          questionario, la percentuale e' pari allo 0,1 %.
              3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui
          al  paragrafo  1,  lettera  e),  in seguito segnatamente ai
          controlli  di  cui all'art. 11, una versione aggiornata del
          questionario   viene   trasmessa   alla  Commissione  prima
          dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre
          di ogni anno.»
              - Si  riporta, per completezza d'informazione, il testo
          dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
          (organizzazioni dei produttori):
              «Art.   26   (Organizzazioni  di  produttori). - 1.  Le
          organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate
          hanno lo scopo di:
                a) assicurare  la  programmazione  della produzione e
          l'adeguamento  della  stessa alla domanda, sia dal punto di
          vista quantitativo che qualitativo;
                b) concentrare   l'offerta   e   commercializzare  la
          produzione degli associati;
                c)  ridurre  i  costi  di produzione e stabilizzare i
          prezzi alla produzione;
                d) promuovere   pratiche   colturali  e  tecniche  di
          produzione  rispettose  dell'ambiente e del benessere degli
          animali,   allo  scopo  di  migliorare  la  qualita'  delle
          produzioni  e  l'igiene  degli  alimenti,  di  tutelare  la
          qualita'  delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
          la biodiversita'.
              2.  Ai  fini  del  riconoscimento, le organizzazioni di
          produttori  e  le  loro forme associate devono assumere una
          delle seguenti forme giuridiche societarie:
                a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la
          commercializzazione  dei prodotti agricoli, il cui capitale
          sociale  sia  sottoscritto  da  imprenditori  agricoli o da
          societa'  costituite  dai  medesimi  soggetti o da societa'
          cooperative agricole e loro consorzi;
                b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
                c) consorzi con attivita esterne di cui all'art. 2612
          e  seguenti  del codice civile o societa' consortili di cui
          all'art.   2615-ter   del   codice  civile,  costituiti  da
          imprenditori agricoli o loro forme societarie.
              3.   Le  regioni  riconoscono,  ai  fini  del  presente
          decreto,  le  organizzazioni  di produttori che ne facciano
          richiesta a condizione che gli statuti:
                a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
                  1)    applicare    in    materia   di   produzione,
          commercializzazione,  tutela  ambientale  le regole dettate
          dall'organizzazione;
                  2)  aderire,  per  quanto  riguarda  la  produzione
          oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di
          esse;
                  3)   far   vendere  almeno  il  75%  della  propria
          produzione direttamente dall'organizzazione;
                  4)    versare    contributi   finanziari   per   la
          realizzazione delle finalita' istituzionali;
                  5)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un
          triennio  e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di
          almeno dodici mesi;
                b) contengano disposizioni concernenti:
                  1)  regole  atte  a  garantire ai soci il controllo
          democratico  dell'organizzazione  e  l'assunzione  autonoma
          delle decisioni da essa adottate;
                  2)  le  sanzioni  in  caso  di  inosservanza  degli
          obblighi  statutari e, in particolare, di mancato pagamento
          dei  contributi  finanziari  o  delle  regole fissate dalle
          organizzazioni;
                  3) le regole contabili e di bilancio necessarie per
          il funzionamento dell'organizzazione.
              4.  Le  organizzazioni  di  produttori  e le loro forme
          associate  devono, altresi', rispondere ai criteri previsti
          dal  presente  decreto legislativo ed a tal fine comprovare
          di  rappresentare  un  numero  minimo  di  produttori ed un
          volume  minimo  di  produzione  commercializzabile  per  il
          settore   o   il   prodotto  per  il  quale  si  chiede  il
          riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre
          devono  dimostrare di mettere effettivamente a disposizione
          dei  soci  i  mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il
          confezionamento,  la  preparazione,  la commercializzazione
          del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale,
          contabile   e   di   bilancio   adeguata   alle   finalita'
          istituzionali.
              5.  Le  regioni  determinano, con propri provvedimenti,
          senza oneri aggiuntivi, le modalita' per il controllo e per
          la  vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di
          accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e
          per la revoca del relativo provvedimento.
              6.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e
          forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
          e  sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
          produttori  agricoli,  ai  sensi dell'art. 33, comma 3, del
          decreto 30 luglio 1999, n. 300.
              7.  Entro  ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
          presente  decreto legislativo le associazioni di produttori
          riconosciute  ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
          adottano  delibere  di  trasformazione  in  una delle forme
          giuridiche  previste  dal  presente  articolo. Gli aiuti di
          avviamento   previsti   dalla   legislazione  vigente  sono
          concessi  in proporzione alle spese reali di costituzione e
          di  funzionamento  aggiuntive. Nel caso le associazioni non
          adottino  le  predette  delibere  le  regioni dispongono la
          revoca  del  riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti
          in  essere  ai fini della trasformazione sono assoggettati,
          in  luogo  dei  relativi  tributi,  all'imposta sostitutiva
          determinata nella misura di lire un milione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
              «Art.   3-bis   (Centri   autorizzati   di   assistenza
          agricola). - 1.  Gli  organismi  pagatori,  ai  sensi e nel
          rispetto  del  punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
          1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
          professionisti   iscritti   agli   ordini   e   ai  collegi
          professionali,    possono,    con   apposita   convenzione,
          incaricare   «Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola
          (CAA),  di  cui  al  comma  2, ad effettuare, per conto dei
          propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
          seguenti attivita':
                a) tenere  ed  eventualmente  conservare le scritture
          contabili;
                b) assisterli  nella elaborazione delle dichiarazioni
          di   coltivazione   e   di  produzione,  delle  domande  di
          ammissione  a  benefici comunitari, nazionali e regionali e
          controllare  la  regolarita'  formale  delle  dichiarazioni
          immettendone   i  relativi  dati  nel  sistema  informativo
          attraverso le procedure del SIAN;
                c) interrogare  le banche dati del SIAN ai fini della
          consultazione  dello  stato di ciascuna pratica relativa ai
          propri associati.
              2.  I  Centri  di  cui  al  comma 1 sono istituiti, per
          l'esercizio  dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
          nella  forma  di societa' di capitali, dalle organizzazioni
          professionali  agricole  maggiormente rappresentative, o da
          loro  associazioni,  da  associazioni  dei produttori e dei
          lavoratori,  da  associazioni  di  liberi  professionisti e
          dagli  enti di patronato e di assistenza professionale, che
          svolgono  servizi  analoghi,  promossi dalle organizzazioni
          sindacali.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole   e   forestali,   d'intesa   con   la  Conferenza
          Stato-regioni,   sono   stabiliti  i  requisiti  minimi  di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1.
              3.  Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
          in  particolare,  la  responsabilita' della identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto  per  quanto  di competenza delle disposizioni dei
          regolamenti  (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche' la
          facolta'   di   accedere   alle   banche   dati  del  SIAN,
          esclusivamente  per il tramite di procedure di interscambio
          dati.  La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
          che  abbiano  rilasciato  delega  espressa in tal senso non
          costituisce  violazione  di  quanto  disposto  dalla  legge
          30 dicembre  1996,  n.  675,  e  successive modificazioni e
          integrazioni.
              4.   Le   regioni  verificano  i  requisiti  minimi  di
          funzionamento  e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
          regioni,    inoltre,    possono    incaricare    i   Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.».
              - Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, reca:
          «Le sanzioni amministrative».