IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'art.
41 recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni;
  Vista  la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41
recante norme in materia di tecnologie delle comunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica
del  Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  (di  seguito  l'Autorita) n. 467/00/Cons del 19 luglio
2000,   «Disposizioni   in   materia   di  autorizzazioni  generali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
  Vista  la  delibera  dell'Autorita' n. 236/01/Cons «Regolamento per
l'organizzazione   e  la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di
comunicazioni»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 150 del 30
giugno 2001;
  Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea relativa alla
armonizzazione  della  fornitura  dell'accesso Radio-LAN del pubblico
alle  reti  e  ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella
Comunita' del 20 marzo 2003, che prevede la possibilita' di un regime
di autorizzazione generale per la fornitura di tali servizi;
  Considerato    che,    secondo   quanto   previsto   dalla   citata
raccomandazione,  non  devono  esistere  discriminazioni  tra  i vari
sistemi Radio-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e
ai  servizi  di  comunicazione  e  che  le condizioni di accesso alla
proprieta'  pubblica  e  privata da parte dei fornitori di servizi di
accesso Radio-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia
di  concorrenza  stabilite  dal  trattato  e,  ove  pertinente,  alle
disposizioni  della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva quadro);
  Tenuto  conto delle competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni   in   materia  di  telecomunicazioni  stabilite  dalla
normativa vigente;
  Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato
che   il   regime   dell'autorizzazione  generale  per  la  fornitura
dell'accesso  del  pubblico  alle  reti  e  ai  servizi  pubblici  di
comunicazione  elettronica  nella  Comunita'  e' conforme ai principi
delle direttive medesime;
  Considerato  che  ai  sensi  della  direttiva 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni)  ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il
rischio   di  interferenze  dannose  sia  trascurabile,  l'uso  delle
frequenze  non  deve  essere  subordinato alla concessione di diritti
individuali d'uso;
  Considerato  che  le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad
uso  collettivo  che  non  hanno  diritto  a protezione e non debbono
provocare  interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle
relative  frequenze  non  va  subordinato alla concessione di diritti
d'uso individuali;
  Considerata l'opportunita' di fissare le condizioni per il rilascio
delle   autorizzazioni   generali   per   la  fornitura  al  pubblico
dell'accesso  Radio-LAN  alle reti e ai servizi di telecomunicazioni,
in  accordo  con  l'art.  1  del  citato  decreto  20  febbraio  2003
modificativo  del  Piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e
nelle  more dell'adozione della normativa di recepimento delle citate
direttive  europee  prevista dall'art. 41 della legge 1° agosto 2002,
n. 166;
  Sentiti  gli  operatori  di  telecomunicazioni  e  le  associazioni
rappresentative  del  settore  in audizione congiunta con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni in data 17 aprile 2003;
  Visto   il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  comunicazioni
espresso nell'adunanza n. 182 del 22 maggio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio LAN" o
"R-LAN")»:  un  sistema  di  comunicazioni  in  rete  locale mediante
radiofrequenze  che  utilizza  apparati  a  corto  raggio  secondo le
caratteristiche  di  armonizzazione  e  tecniche previste dal vigente
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande
di  frequenza:  2.400,0-2.483,5  MHz  (brevemente  banda  a 2.4 GHz),
5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»;
    b) «access  point»:  strumento di accesso per un numero variabile
di   utenti  tra  la  rete  Radio-LAN  e  la  struttura  di  rete  di
telecomunicazioni;
    c) «codici  di  abilitazione  e  identificazione»: codici forniti
dall'impresa  autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente
e  verificarne  l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access
point;
    d) «autorizzazione  generale»:  un'autorizzazione che e' ottenuta
su semplice dichiarazione di inizio attivita'.
  2.  Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art.  1,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.