IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'art. 41 recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41 recante norme in materia di tecnologie delle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorita) n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000; Vista la delibera dell'Autorita' n. 236/01/Cons «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001; Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa alla armonizzazione della fornitura dell'accesso Radio-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunita' del 20 marzo 2003, che prevede la possibilita' di un regime di autorizzazione generale per la fornitura di tali servizi; Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata raccomandazione, non devono esistere discriminazioni tra i vari sistemi Radio-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e ai servizi di comunicazione e che le condizioni di accesso alla proprieta' pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso Radio-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva quadro); Tenuto conto delle competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di telecomunicazioni stabilite dalla normativa vigente; Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato che il regime dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunita' e' conforme ai principi delle direttive medesime; Considerato che ai sensi della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, l'uso delle frequenze non deve essere subordinato alla concessione di diritti individuali d'uso; Considerato che le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad uso collettivo che non hanno diritto a protezione e non debbono provocare interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle relative frequenze non va subordinato alla concessione di diritti d'uso individuali; Considerata l'opportunita' di fissare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in accordo con l'art. 1 del citato decreto 20 febbraio 2003 modificativo del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle more dell'adozione della normativa di recepimento delle citate direttive europee prevista dall'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166; Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni rappresentative del settore in audizione congiunta con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 17 aprile 2003; Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nell'adunanza n. 182 del 22 maggio 2003; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio LAN" o "R-LAN")»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»; b) «access point»: strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni; c) «codici di abilitazione e identificazione»: codici forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point; d) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che e' ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attivita'. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.