IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Vista  legge  17 luglio  1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio
1991  e  26 luglio  1993,  adottati di concerto con il Ministro della
sanita',  con  i  quali  sono  state  dettate specifiche disposizioni
tecniche  per  il  condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del
tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio
delle comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste  le  richieste  presentate  dalle  ditte Vector Tobacco Inc.,
I.T.A.   S.r.l.   e   Gallaher   Italia  S.r.l.  intese  ad  ottenere
l'iscrizione  nella  tariffa  di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B  -  sigari -
allegata  al  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001,  un prezzo di
vendita  al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal
fornitore;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere  all'inserimento  di  varie  marche  di  tabacchi lavorati
esteri  di  provenienza  UE  ed  extra  UE,  in conformita' ai prezzi
indicati  nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di
vendita  di  cui  alla  tabella  A,  allegata al decreto direttoriale
19 dicembre   2002   e  alle  tabelle  B  e  C  allegate  al  decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
  Ritenuto,  infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta
Gallaher  Italia  S.r.l.  alla radiazione di tre marche di sigarette,
gia' iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Nella  tabella  B  -  sigari  -  allegata al decreto direttoriale
19 dicembre  2001  e  successive integrazioni e' inserito il seguente
prezzo  di  vendita  al pubblico per kg convenzionale con la seguente
ripartizione:

                         TABELLA B - SIGARI
=====================================================================
    PREZZO    |            |             |             |
RICHIESTO DAL |            |             |             |
  FORNITORE   |  IMPORTO   |             |             |
 (COMPRESE LE |SPETTANTE AL| IMPOSTA SUL |             | TARIFFA DI
   SPESE DI   |RIVENDITORE |   VALORE    | IMPOSTA DI  | VENDITA AL
DISTRIBUZIONE)|  (AGGIO)   |  AGGIUNTO   |   CONSUMO   |  PUBBLICO
=====================================================================
     euro     |    euro    |    euro     |    euro     |    euro
---------------------------------------------------------------------
     4,03     |    0,80    |    1,33     |    1,84     |    8,00