IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Viste le richieste presentate dalle ditte Vector Tobacco Inc., I.T.A. S.r.l. e Gallaher Italia S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal fornitore; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, in conformita' ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alle tabelle B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni; Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Gallaher Italia S.r.l. alla radiazione di tre marche di sigarette, gia' iscritte nella tariffa di vendita al pubblico; Decreta: Art. 1. Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e' inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione: TABELLA B - SIGARI ===================================================================== PREZZO | | | | RICHIESTO DAL | | | | FORNITORE | IMPORTO | | | (COMPRESE LE |SPETTANTE AL| IMPOSTA SUL | | TARIFFA DI SPESE DI |RIVENDITORE | VALORE | IMPOSTA DI | VENDITA AL DISTRIBUZIONE)| (AGGIO) | AGGIUNTO | CONSUMO | PUBBLICO ===================================================================== euro | euro | euro | euro | euro --------------------------------------------------------------------- 4,03 | 0,80 | 1,33 | 1,84 | 8,00