IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con  il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in  cui  figura anche la deltametrina, da valutare ai fini della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Vista la direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003,
concernente   l'inclusione   della   sostanza   attiva   deltametrina
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/5/CE  della  Commissione, con l'inclusione della sostanza attiva
deltametrina  nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che in fase di attuazione della direttiva 2003/5/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
deltametrina  nel  relativo rapporto di riesame, messo a disposizione
degli interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva  deltametrina si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva deltametrina e' iscritta, fino al 31 ottobre
2013,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.