L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio 28 maggio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche nazionali»; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe telefoniche internazionali»; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»; Vista la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»; Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»; Vista la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante «Introduzione della tariffa a tempo»; Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»; Vista la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»; Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»; Vista la propria delibera n. 338/99/CONS del 6 dicembre 1999 concernente la «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia»; Vista la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante «Autorizzazione alla societa' Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap»; Vista la propria delibera n. 4/00/CONS dell'11 gennaio 2000 concernente la «Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia»; Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»; Vista la propria delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000 concernente la «Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia»; Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001 concernente le «Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)» Vista la propria delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001 concernente la «Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico»; Vista la propria delibera 468/01/CONS del 29 dicembre 2001 recante «Piano relativo alle modalita' d'introduzione dell'Euro per il servizio di Telefonia Pubblica»; Vista la propria delibera n. 47/03/CONS, del 5 febbraio 2003 recante «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati» e, in particolare, l'art. 2; Vista la proposta di variazione delle condizioni economiche per il traffico locale ed internazionale da impianti di telefonia pubblica presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 19 dicembre 2002; Vista la proposta di variazione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti di telefonia a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 7 marzo 2003, come successivamente modificata in data 30 aprile 2003; Considerato che il servizio di telefonia espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Considerato che l'Autorita' deve garantire che i servizi inclusi nel servizio universale siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, a prezzi accessibili e che l'Autorita', tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche, deve garantire che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale; Ritenuto che la richiesta d'incremento del prezzo per il servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico, pari al 26,4% pregiudichi l'accessibilita' del servizio da parte dell'utenza, a causa dello squilibrio tra tale proposta ed il contenuto incremento dell'indice dei prezzi al consumo e la corrispondente contenuta dinamica dei redditi disponibili delle famiglie rilevabili rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio; Ritenuto pertanto di consentire un incremento del prezzo del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico non superiore al 7,2%, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevabile rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio, intervenuta nel settembre 2000; Considerato che la proposta di variazione delle condizioni di offerta del servizio internazionale da impianti a disposizione del pubblico consiste in una rimodulazione che armonizza la struttura per zone geografiche con quella applicata alla clientela privata portandone il loro numero da cinque a sei, con un effetto sui prezzi applicati stimato in una riduzione pari allo 0,2%; Considerato che Telecom Italia ha informato l'Autorita' di considerare eccessivamente oneroso, a causa dell'esiguita' del traffico fisso-mobile originato da impianti a disposizione del pubblico, lo sviluppo di un sistema di tariffazione in tempo reale delle chiamate fisso-mobile in funzione della rete di appartenenza del chiamato; Considerato che, di conseguenza, Telecom Italia ha richiesto di potere applicare, per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, un prezzo indipendente dalla rete di terminazione delle chiamate; Ritenuto che la proposta di Telecom Italia sia accoglibile in quanto migliora la trasparenza dell'offerta e non incrementa l'onere del servizio universale; Considerato che Telecom Italia ha proposto, in data 30 aprile, una riduzione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, in seguito all'introduzione della delibera 47/03/CONS; Sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le Associazioni dei consumatori che ne fanno parte, in data 17 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; Sentiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le Associazioni dei consumatori che ne fanno parte in data 10 aprile 2003 relativamente alla proposta di Telecom Italia di variazione delle condizioni d'offerta per il servizio fisso-mobile; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione conclusiva del Commissario Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. L'Autorita' dispone la variazione delle condizioni di offerta del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico nella misura massima del 7,2%.