L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio 28 maggio 2003;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   relativo  al  «Regolamento  di  attuazione  di  direttive
comunitarie»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe
telefoniche nazionali»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 febbraio 1997, recante «Tariffe
telefoniche internazionali»;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;
  Vista  la  propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante
«Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;
  Vista  la  propria  delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante
«Condizioni  economiche  d'offerta  del  servizio di telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali»;
  Vista  la  propria  delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante
«Introduzione della tariffa a tempo»;
  Vista  la  propria  delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante
«Regolamentazione  e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti
da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;
  Vista   la   propria  delibera  n.  2/CIR/99,  del  4 agosto  1999,
concernente  la  «Applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione del
costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  197/99,  del 7 settembre 1999, in
materia  di  «Identificazione  degli  organismi  di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  338/99/CONS  del  6 dicembre 1999
concernente  la  «Interconnessione  di  terminazione  verso  le  reti
radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla
rete di Telecom Italia»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  236/00/CONS  del  20 aprile 1999,
recante  «Autorizzazione alla societa' Telecom Italia alla variazione
delle  condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel
meccanismo di Price Cap»;
  Vista   la  propria  delibera  n.  4/00/CONS  dell'11 gennaio  2000
concernente   la   «Autorizzazione   all'offerta   delle   condizioni
economiche  delle  comunicazioni  fisso-mobile  uscenti dalla rete di
telefonia pubblica di Telecom Italia»;
  Vista    la   propria   delibera   n.   8/00/CIR   concernente   la
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  310/00/CONS  del  24 maggio  2000
concernente   la  «Variazione  delle  condizioni  economiche  per  la
fornitura   dei   servizi   di  telefonia  espletati  da  impianti  a
disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia»;
  Vista   la   propria   delibera  n.  19/01/CIR  del  7 agosto  2001
concernente  le  «Modalita'  operative per la portabilita' del numero
tra  operatori  di  reti  per  i  servizi  di  comunicazioni mobili e
personali (Mobile Number Portability)»
  Vista  la  propria  delibera  n.  375/01/CONS del 26 settembre 2001
concernente la «Variazione delle condizioni di fornitura del servizio
di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico»;
  Vista  la propria delibera 468/01/CONS del 29 dicembre 2001 recante
«Piano  relativo  alle  modalita'  d'introduzione  dell'Euro  per  il
servizio di Telefonia Pubblica»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  47/03/CONS,  del  5 febbraio 2003
recante  «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi
di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e
regolamentazione  dei  prezzi  delle  chiamate fisso-mobile praticati
dagli  operatori  di rete fissa notificati» e, in particolare, l'art.
2;
  Vista  la proposta di variazione delle condizioni economiche per il
traffico  locale  ed internazionale da impianti di telefonia pubblica
presentata da Telecom Italia all'Autorita' in data 19 dicembre 2002;
  Vista  la proposta di variazione delle condizioni di offerta per il
traffico  fisso-mobile  da  impianti  di telefonia a disposizione del
pubblico  presentata  da Telecom Italia all'Autorita' in data 7 marzo
2003, come successivamente modificata in data 30 aprile 2003;
  Considerato  che  il  servizio  di  telefonia  espletato attraverso
impianti   a   disposizione   del   pubblico  rientra  nel  campo  di
applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma
1,  del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318;
  Considerato  che  l'Autorita'  deve garantire che i servizi inclusi
nel  servizio  universale  siano disponibili per tutti gli utenti nel
proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, a
prezzi  accessibili  e  che l'Autorita', tenuto conto del progressivo
adeguamento  ai costi delle condizioni economiche, deve garantire che
le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale;
  Ritenuto  che  la richiesta d'incremento del prezzo per il servizio
di  telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico, pari al
26,4% pregiudichi l'accessibilita' del servizio da parte dell'utenza,
a causa dello squilibrio tra tale proposta ed il contenuto incremento
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  e  la corrispondente contenuta
dinamica  dei  redditi disponibili delle famiglie rilevabili rispetto
all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio;
  Ritenuto  pertanto  di  consentire  un  incremento  del  prezzo del
servizio  di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico
non  superiore al 7,2%, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al
consumo  rilevabile rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa
al medesimo servizio, intervenuta nel settembre 2000;
  Considerato  che  la  proposta  di  variazione  delle condizioni di
offerta  del  servizio  internazionale da impianti a disposizione del
pubblico consiste in una rimodulazione che armonizza la struttura per
zone   geografiche   con  quella  applicata  alla  clientela  privata
portandone  il loro numero da cinque a sei, con un effetto sui prezzi
applicati stimato in una riduzione pari allo 0,2%;
  Considerato   che   Telecom  Italia  ha  informato  l'Autorita'  di
considerare   eccessivamente  oneroso,  a  causa  dell'esiguita'  del
traffico  fisso-mobile  originato  da  impianti  a  disposizione  del
pubblico,  lo  sviluppo  di un sistema di tariffazione in tempo reale
delle  chiamate  fisso-mobile  in funzione della rete di appartenenza
del chiamato;
  Considerato  che,  di  conseguenza,  Telecom Italia ha richiesto di
potere   applicare,  per  il  traffico  fisso-mobile  da  impianti  a
disposizione  del  pubblico,  un  prezzo  indipendente  dalla rete di
terminazione delle chiamate;
  Ritenuto  che  la  proposta  di  Telecom  Italia sia accoglibile in
quanto  migliora la trasparenza dell'offerta e non incrementa l'onere
del servizio universale;
  Considerato  che Telecom Italia ha proposto, in data 30 aprile, una
riduzione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da
impianti  a  disposizione  del  pubblico, in seguito all'introduzione
della delibera 47/03/CONS;
  Sentiti  il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le
Associazioni  dei consumatori che ne fanno parte, in data 17 febbraio
2003,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
  Sentiti  il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le
Associazioni  dei  consumatori  che  ne fanno parte in data 10 aprile
2003  relativamente  alla  proposta  di  Telecom Italia di variazione
delle condizioni d'offerta per il servizio fisso-mobile;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione conclusiva del Commissario Paola Manacorda, ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita'  dispone  la variazione delle condizioni di offerta
del  servizio  di  telefonia  locale  da  impianti a disposizione del
pubblico nella misura massima del 7,2%.