L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella seduta del Consiglio del 7 maggio 2003;
  Vista   la   direttiva   del  Consiglio  90/387/CE,  relativa  alla
«Istituzione    del    mercato    interno   per   i   servizi   delle
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione  di una rete aperta di
telecomunicazioni» (Open Network Provision);
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  90/388/CE,  relativa alla
«Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  96/19/CE  che modifica la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CE sulla «Applicazione della
fornitura  di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee
affittate»;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE,
relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete
aperta  (ONP)»  e  in  particolare  gli  articoli  4,  6,  7, 8, 18 e
l'allegato 1, parti 1, 2 e 3;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE,
che  modifica  le  direttive  del  Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per
adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE,
relativa  alla  «Applicazione  del  regime  di  fornitura di una rete
aperta  (ONP)  alla  telefonia  vocale  sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva quadro);
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19,
relativa  all'accesso  alle  reti di comunicazione elettronica e alle
risorse  correlate  e  all'interconnessione  alle medesime (direttiva
accesso);
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20,
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni);
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22,
relativa  al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale);
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/77,
relativa  alla  concorrenza  nei  mercati delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica;
  Visto  il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante «Linee
direttrici   della   Commissione  per  l'analisi  del  mercato  e  la
valutazione  del  significativo  potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica»;
  Vista la Raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003  relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex-ante  ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica;
  Visto il parere della DG XIII della Commissione europea sui criteri
e   i  parametri  di  misura  adottati  per  l'identificazione  degli
organismi  aventi  notevole  forza  di mercato ai fini della corretta
attuazione   del  quadro  normativo  ONP  per  le  telecomunicazioni,
pervenuto all'Autorita' in data 5 luglio 1999;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   relativo  al  «Regolamento  di  attuazione  di  direttive
comunitarie» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera am), l'art.
22, comma 1, lettera a) e l'Allegato A;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante
«Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni»;
  Vista  la  determina  del  Ministero  delle  comunicazioni  in data
3 aprile   1998  relativa  alla  determinazione  degli  organismi  di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» e
in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;
  Vista  la  propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente
«Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 11 gennaio
2001,  n.  77,  relativo al Regolamento di attuazione delle direttive
comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;
  Vista  la  legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa
alla fornitura di accesso ad Internet»;
  Vista  la propria delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante
«Aggiornamento   dell'elenco  degli  operatori  aventi  significativo
potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet»;
  Vista   la   propria  delibera  350/02/CONS  del  6 novembre  2002,
concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2000»;
  Visti   i  bilanci  e  le  relazioni  annuali  degli  operatori  di
telecomunicazioni,  con  specifico riferimento all'anno 2001, nonche'
la  documentazione  e  i  dati  forniti  all'Autorita'  dai  soggetti
partecipanti al procedimento;
  Vista  la  comunicazione  di  «avvio  del  procedimento finalizzato
all'identificazione   degli  organismi  di  telecomunicazioni  aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002;
  Sentite, in data 14 gennaio 2003 la societa' Wind Telecomunicazioni
S.p.A., in data 17 gennaio 2003 le societa' Vodafone Omnitel S.p.A. e
Telecom  Italia  S.p.A.,  in data 20 gennaio 2003 la societa' Telecom
Italia Mobile S.p.A.;
  Sentite, in data 28 febbraio 2003 le societa' Telecom Italia S.p.A,
Telecom   Italia   Mobile   S.p.A,   Vodafone   Omnitel  S.p.A,  Wind
Telecomunicazioni S.p.A.;
  Sentite, in data 29 aprile 2003 le societa' Telecom Italia S.p.A. e
Telecom Italia Mobile S.p.A.;
  Visti gli atti del procedimento;
                      Considerato quanto segue:
1.  L'istituto  del  significativo  potere  di  mercato  e  il  ruolo
dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  nel  quadro
             normativo comunitario e nazionale vigente.
  Il presente procedimento e' stato integralmente condotto sulla base
delle disposizioni del vigente quadro regolamentare europeo. Il nuovo
quadro   regolamentare   europeo,  che  entrera'  in  vigore  con  la
trasposizione  delle direttive della cosiddetta Review 99, o comunque
al  piu'  tardi  entro  il  25 luglio  del  2003,  e'  in questa sede
descritto   solo  per  dare  evidenza  della  prospettata  evoluzione
dell'istituto del significativo potere di mercato.
  Il  vigente  quadro regolamentare europeo, recepito dalla normativa
nazionale  con  il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97,
prevede  l'istituto  del significativo potere di mercato (di seguito,
«notevole  forza  di  mercato»,  secondo  la formula piu' diffusa nei
testi  nazionali)  tra  gli strumenti di regolamentazione asimmetrica
volti al perseguimento degli obiettivi della liberalizzazione e della
promozione    di   dinamiche   concorrenziali   nei   mercati   delle
telecomunicazioni.  Lo  stesso  decreto  ne  stabilisce la nozione, i
criteri e le competenze per la relativa applicazione.
  In particolare, l'art. 18, comma 2 della direttiva 97/33/CE assegna
alle   Autorita'   nazionali   di   regolamentazione  il  compito  di
identificare  e  di notificare alla Commissione europea gli organismi
aventi   notevole   forza  di  mercato.  La  normativa  nazionale  di
recepimento,  all'art.  22,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 318/1997 attribuisce esplicitamente
tale  compito  all'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito Autorita).
  In  merito  alla  nozione di «notevole forza di mercato», l'art. 1,
comma  1,  lettera am) del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997  definisce  operatore  avente  notevole forza di mercato «un
organismo  che  detenga  oltre  il  25% della quota di un particolare
mercato  delle  telecomunicazioni  in  ambito nazionale o nell'ambito
geografico   ove   e'   autorizzato  ad  operare»;  ed  aggiunge  che
«l'Autorita',  sentita  l'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato,  puo'  comunque  stabilire che un organismo che detiene, nel
rispettivo  mercato,  una quota inferiore o uguale al 25% disponga di
una  notevole  forza  di  mercato  e,  viceversa,  che  un  organismo
detentore,  nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non
disponga  di  una  notevole  forza di mercato. In entrambi i casi, la
decisione   deve   tener  conto  della  capacita'  dell'organismo  di
influenzare  le  condizioni  di  mercato, del fatturato relativo alla
dimensione  del  mercato,  del  controllo  dei  mezzi di accesso agli
utenti  finali,  dell'accesso  alle  risorse  finanziarie,  della sua
esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».
  Il  quadro  regolamentare  sopra indicato individua quattro mercati
rilevanti  (in  termini  di prodotto/servizio) ai fini della notifica
del significativo potere di mercato:
    1)  mercato  dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa
(allegato  A, parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato 1, parte 1 della direttiva 97/33/CE);
    2)  mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato
I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);
    3)  mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile
(allegato  A, parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);
    4)  mercato  nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia
alle  reti  telefoniche  pubbliche  fisse  (allegato  A, parte 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I,
parte  1,  della  direttiva  97/33/CE)  sia  alle  reti  pubbliche di
telefonia  mobile  (allegato A, parte 3, primo capoverso, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3,
punto 1 della direttiva 97/33/CE).
  La  lista  di mercati rilevanti stilata dalla normativa comunitaria
e'  tuttavia  suscettibile di modifiche dettate dal naturale processo
di evoluzione dei mercati. Lo strumento regolamentare della notifica,
infatti,  per  poter  risultare  efficace  e  coerente con i principi
generali    che    regolano    le   attivita'   sui   mercati   delle
telecomunicazioni,  richiamati  dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997,  richiede
un'attivita'  costante  di  verifica dell'adeguatezza della lista dei
mercati  rilevanti  in ragione delle effettive condizioni di sviluppo
concorrenziale  dei  mercati  interessati. Tale attivita' di verifica
compete all'Autorita'.
  L'evoluzione    della   normativa   comunitaria   in   materia   di
telecomunicazioni   ha  comportato  rilevanti  innovazioni  anche  in
relazione  alla  disciplina  dell'istituto  della  notevole  forza di
mercato.
  Infatti,  la  Commissione  europea, nell'ambito delle iniziative di
adeguamento  degli  strumenti  regolamentari  della  cosiddetta  Open
Network Provision (di seguito anche ONP) al nuovo contesto pienamente
liberalizzato,  ha  provveduto  ad  aggiornare alcune disposizioni in
materia  di  notevole forza di mercato. In particolare, tale processo
di  aggiornamento  ha interessato la direttiva 97/51/CE, che modifica
tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cosiddetta «ONP linee affittate»,
e la direttiva 98/10/CE, cosiddetta «ONP telefonia vocale».
  Tali norme comunitarie sono state oggetto di puntuale trasposizione
nella  normativa  italiana  ad opera del decreto del Presidente della
Repubblica n. 77, dell'11 gennaio 2001. In particolare, con specifico
riferimento  al  mercato  delle  linee affittate, l'art. 13, comma 5,
dispone  che  «[...]  L'Autorita'  non  applica i requisiti di cui al
comma  1  [...]»  (ovvero  i tradizionali obblighi di orientamento al
costo,  trasparenza  e  non discriminazione) [...] agli organismi che
non  hanno  significativo  potere  di mercato per quanto riguarda una
linea  affittata specifica offerta in una determinata area [...]». Il
successivo  comma 6 prevede inoltre che «L'Autorita' puo' decidere di
non  applicare  i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area
geografica,  qualora  sia  soddisfatto  il  principio  dell'effettiva
concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate».
  Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'art. 31,
comma  6,  dispone  che  l'Autorita'  possa autorizzare gli organismi
notificati  come  aventi  notevole  forza  di mercato nel mercato dei
servizi   di   telefonia  vocale  a  non  conformarsi  agli  obblighi
conseguenti  (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), «[...] in
una  zona  geografica  specifica  ove  sia  stata chiaramente provata
l'esistenza  di  una  effettiva  concorrenza  sul mercato dei servizi
telefonici pubblici fissi».
  Dal  complesso  delle  disposizioni  richiamate  emerge  una chiara
indicazione  a  rafforzare  la fase di analisi dei mercati rilevanti,
con  un  esplicito  richiamo  anche  alla  possibilita'  di ulteriore
segmentazione  geografica  (e  nel  caso  delle  linee affittate, per
tipologia di servizio) dei mercati.
  In  relazione  ai  mercati  delle  linee affittate e dei servizi di
telefonia  fissa, viene confermato (rispettivamente agli articoli 14,
comma  1,  e  37,  comma  2)  in  capo  all'Autorita'  il  compito di
notificare  alla  Commissione  europea  gli organismi aventi notevole
forza  di  mercato,  nonche' le eventuali esenzioni previste ai sensi
delle norme richiamate.
  Va  rilevato che gia' nell'anno 1999, in sede di prima applicazione
dell'istituto,   l'Autorita',   con   delibera  n.  197/99/CONS,  pur
notificando  gli  organismi con notevole forza di mercato nei quattro
mercati  rilevanti  indicati dalla normativa comunitaria e nazionale,
ha  segnalato  al considerando 3 la possibilita' di procedere, «[...]
tenuto conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni
degli elementi rilevanti ai fini del l'identificazione», ad ulteriori
segmentazioni di mercato, se ritenute necessarie.
  Una  prima  segmentazione  dei  mercati  definiti  dal  decreto del
Presidente    della   Repubblica   n.   318/1997   e   passibili   di
regolamentazione   ex-ante  e'  stata  realizzata  dall'Autorita'  in
applicazione della legge n. 59/2002 recante «Disciplina relativa alla
fornitura di accesso ad Internet».
  La legge 59/2002, in considerazione del grado e delle condizioni di
sviluppo  del  mercato  dei  servizi  di accesso ad Internet, nonche'
delle  esigenze  di  diffusione dei servizi stessi, ha evidenziato la
necessita' di una disciplina in grado di superare la differenziazione
regolamentare  esistente  fra Internet Service Providers ed operatori
di telecomunicazioni. I primi, infatti, operano, ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4 settembre  1995, n. 420 e della
delibera  467/00/CONS, sulla base della sola autorizzazione generale,
i   secondi,  invece  operano,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale
25 novembre  1997,  sulla  base  di  licenza  individuale.  L'art. 1,
comma 1,  della  legge  dispone  inoltre  che  sia l'Autorita', entro
sessanta    giorni    dalla    sua    pubblicazione,   a   provvedere
all'aggiornamento  dell'elenco  degli  operatori aventi significativo
potere  di  mercato  nel  mercato  dell'accesso  ad  Internet per gli
effetti  di  cui  agli  articoli 4,  5,  7,  8  e  9  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997.
  In  applicazione  della  normativa  nazionale  e tenuto conto degli
esiti  della  consultazione pubblica n. 132/02/CONS, l'Autorita', con
riferimento   all'anno  2001,  ha  individuato  ed  identificato  gli
organismi aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
    1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da
rete fissa;
    2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate
ad Internet in modalita' dial-up.
  Tali  mercati  sono  stati  identificati  come  specifici segmenti,
rispettivamente,  del  mercato  dei servizi e delle reti di telefonia
pubblica   fissa   e   del  mercato  dell'interconnessione,  i  quali
risultano, a loro volta, ridefiniti dalla segmentazione realizzata.
  In  seguito,  in  sede  di  identificazione  degli organismi aventi
notevole  forza  di  mercato nell'anno 2000, l'Autorita' con delibera
350/02/CONS  ha  confermato  l'approccio  adottato  nella  precedente
delibera  197/99/CONS,  continuando ad individuare i medesimi quattro
mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.
  Una   profonda  trasformazione  dell'istituto,  sia  riguardo  alla
nozione,  sia  agli  strumenti  e  alle  procedure d'applicazione, e'
contenuta  nella recente direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro), il cui recepimento da parte degli Stati membri e'
previsto  entro  il  24 luglio  2003,  ai  sensi  dell'art.  28 della
direttiva stessa.
  La  nuova  disciplina,  recata  agli articoli 14-16 della direttiva
quadro,  prevede  che  la Commissione adotti una «raccomandazione sui
mercati  rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi  del settore delle
comunicazioni  elettroniche  che  ammettono  una  regolamentazione ex
ante»  che  individui  i mercati le cui caratteristiche siano tali da
giustificare   l'imposizione   degli   obblighi  di  regolamentazione
stabiliti  dalla  direttiva  2002/19/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio   relativa   all'«accesso   alle   reti   di  comunicazione
elettronica  e  alle  risorse correlate, e all'interconnessione delle
medesime»  (direttiva  accesso)  e  dalla  direttiva  2002/22/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al «servizio universale e
ai  diritti  degli  utenti  in  materia  di  reti  e  di  servizi  di
comunicazione  elettronica»,  (direttiva  servizio  universale). Tale
raccomandazione e' stata emanata in data 11 febbraio 2003.
  La  direttiva  quadro  stabilisce  all'art. 14 che e' compito delle
Autorita' nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori di
comunicazioni  che  operano  nelle  aree di mercato individuate dalla
raccomandazione  dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente, di un
significativo  potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva,
inoltre,  all'art.  16  prevede che l'accertamento delle posizioni di
significativo potere di mercato, e' da eseguirsi mediante una analisi
di  mercato  condotta  sulla  base degli orientamenti contenuti nelle
linee  direttrici  della  Commissione  per l'analisi del mercato e la
valutazione  del  significativo  potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (2002/C 165/03).
  La  direttiva,  infine,  all'art. 7, comma 4, prevede che uno Stato
membro,  seguita  una  specifica  procedura  di  consultazione, possa
adottare  una  misura  tendente  ad identificare un mercato rilevante
differente da quelli individuati dalla raccomandazione.
  L'art.  27  della direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri
sono  destinatari  degli obblighi contenuti nella normativa nazionale
vigente  sino  a  quando non abbiano completato l'analisi dei mercati
sulla  base delle nuove disposizioni e mediante l'uso degli strumenti
definiti dalla direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque,
in  attesa  del recepimento delle nuove direttive e della conseguente
applicazione   del   nuovo   regime  regolamentare,  gli  adempimenti
procedurali  connessi alle attivita' di notifica sono necessariamente
disciplinati dalle norme vigenti.
  In  ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni,
sostanziali   e  procedurali,  risultanti  dal  quadro  regolamentare
vigente  a  livello  europeo  non  sono  ancora  state recepite nella
normativa   nazionale   e  quindi  non  possono  avere  effetti,  ne'
sostanziali   ne'   procedurali,   sul   presente  provvedimento.  Il
provvedimento,  peraltro,  si riferisce alla situazione di fatto e di
diritto esistente nel corso dell'anno 2001.
               2. L'iter del procedimento istruttorio.
  Il  procedimento  istruttorio  volto alla designazione di operatori
aventi  notevole  forza  di  mercato  per  l'anno  2001 ha seguito il
seguente percorso:
    a) attivita'  di  analisi economica volta all'identificazione dei
mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini
geografici;
    b) definizione   dei   parametri   di   misurazione  dei  mercati
complessivi  e  delle quote di mercato detenute dai singoli operatori
in ciascun mercato rilevante;
    c) calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.
  In  tutte  le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto
delle  risultanze del procedimento di aggiornamento dell'elenco degli
operatori   aventi   significativo  potere  di  mercato  nel  mercato
dell'accesso ad Internet, conclusosi con la delibera del Consiglio n.
219/2002.   In  tale  ambito  sono  stati  individuati  come  mercati
rilevanti  «il mercato dell'accesso ad Internet in modalita' dial up»
ed «il mercato della terminazione del traffico Internet» e sono stati
notificati come operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno
2001 le societa' Telecom Italia S.p.a., in entrambi i mercati, e Wind
S.p.A. nel «mercato della terminazione del Traffico Internet».
  In data 28 ottobre 2002, l'Autorita' ha richiesto agli operatori di
fornire  informazioni  e  dati relativi ai mercati in cui operano tra
quelli  indicati  come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In
particolare,  agli  operatori  e'  stato  richiesto  di  fornire dati
quantitativi,  per  ciascun  mercato  di attivita', in termini sia di
ricavi  sia  di volumi conseguiti nell'anno 2001 ed al primo semestre
del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa
ed  al mercato dell'interconnessione nazionale, e' stato richiesto di
fornire  i  dati  al  netto  di  quanto  di  competenza  dei  mercati
dell'accesso  commutato  ad  Internet  e della terminazione Internet,
identificati  con  delibera  219/02/CONS,  e gia' comunicati a questa
Autorita'  con  riferimento  all'anno 2001. Con tale comunicazione e'
stata  peraltro  fornita  agli  operatori la definizione dei mercati,
cosi'  come  definiti  dal decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,    adottata   dall'Autorita'   nell'ambito   del   presente
procedimento.
  Gli  operatori  sono  stati  inoltre  invitati  a  fornire tutte le
proprie  osservazioni  di natura metodologica, economica, giuridica e
regolamentare ritenute utili ai fini del procedimento.
  Inoltre  e'  stato richiesto di formulare osservazioni in merito ai
criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  am) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997,
che  consentano  di  valutare  il  livello di competitivita' nei vari
mercati  ed  in  merito  alle  eventuali  ulteriori segmentazioni dei
mercati in esame ritenute appropriate.
  Relativamente all'utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di
mercato,  e'  da  osservare  che  l'art.  1, comma 1, lettera am) del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997 dispone che
«l'Autorita',  sentita  l'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato,  puo'  comunque  stabilire che un organismo che detiene, nel
rispettivo  mercato,  una quota inferiore o uguale al 25% disponga di
una  notevole  forza  di  mercato  e,  viceversa,  che  un  organismo
detentore,  nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non
disponga  di  una  notevole  forza di mercato. In entrambi i casi, la
decisione   deve   tener  conto  della  capacita'  dell'organismo  di
influenzare  le  condizioni  di  mercato, del fatturato relativo alla
dimensione  del  mercato,  del  controllo  dei  mezzi di accesso agli
utenti  finali,  dell'accesso  alle  risorse  finanziarie,  della sua
esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».
  Pertanto  la  normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi
siano presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.
  All'attivita'   di   ricezione   dei   dati  richiesti  e'  seguita
un'attivita' di audizione degli operatori, nel corso della quale sono
stati  chiesti  chiarimenti  ed  integrazioni  in  relazione  ai dati
forniti  e  sono state discusse le osservazioni di natura economica e
regolamentare formulate dagli operatori.
  La durata del procedimento, cosi' come previsto nella comunicazione
di  avvio dello stesso, e' stata pertanto incrementata sulla base del
tempo  necessario  per  acquisire  i  dati  richiesti  agli operatori
secondo  i criteri stabiliti dall'Autorita', al fine di garantire una
raccolta di dati di mercato omogenei.
  A  tal  proposito  va rilevato, che molti operatori hanno condiviso
l'opportunita'  di  operare  una  segmentazione del mercato nazionale
dell'interconnessione,   previsto   dal   quadro   ONP,  in  funzione
dell'interconnessione  su  rete fissa e su rete mobile, sulla base di
quanto   gia'   espresso  nel  parere  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  del  17 ottobre  2002  con  riferimento
all'analogo procedimento riferito all'anno 2000.
  In  merito  ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato,
volti  alla  determinazione  del  potere di mercato, alcuni operatori
hanno  sottolineato  la necessita' di utilizzare parametri oggettivi,
facilmente valutabili e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha
segnalato  l'opportunita' di tener conto delle previsioni di crescita
del  mercato  totale  nella  valutazione  delle  quote di mercato dei
singoli operatori, ai fini di eventuali notifiche.
  L'Autorita',  durante  la  fase  conclusiva  del  procedimento,  ha
provveduto  ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica
dei  risultati  emersi  nel  corso del procedimento, ed ha invitato a
presentare e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica,
giuridica e regolamentare relative ai presupposti e alle modalita' di
svolgimento del procedimento.
3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento.
  L'identificazione  del  mercato  rilevante  ai  fini  regolamentari
costituisce  il  passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto
del  significativo  potere  di  mercato.  La  teoria  economica  e la
giurisprudenza   della  concorrenza  da  essa  derivata  inducono  ad
individuare  il mercato rilevante in relazione sia alla dimensione di
«prodotto/servizio» sia alla dimensione «geografica».
  3.1. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/ servizio.
  Relativamente  alla definizione del mercato rilevante in termini di
prodotto/servizio,   l'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno  confermare
l'approccio   seguito   nell'ambito   delle  precedenti  applicazioni
dell'istituto del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso
dei procedimenti che hanno portato all'individuazione e alla notifica
degli  organismi aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e
2000  sono  stati  individuati  i  medesimi quattro mercati rilevanti
indicati  dalla  normativa  comunitaria e nazionale ovvero il mercato
dei  servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; il mercato dei
servizi  e  delle reti di telefonia pubblica mobile; il mercato della
fornitura di linee affittate ed il mercato dell'interconnessione.
  Con riferimento al mercato dell'interconnessione, si e' considerato
come il nuovo quadro regolamentare preveda un'articolazione ampia dei
servizi  di  interconnessione.  Al riguardo, nell'ambito del presente
procedimento, sono emerse diverse valutazioni di natura economica che
hanno  evidenziato  l'opportunita'  di  operare una segmentazione del
mercato  dell'interconnessione in funzione della tipologia di rete di
telecomunicazione  interessata,  ovvero  di operare una segmentazione
del    mercato    dell'interconnessione    nazionale    in    mercato
dell'interconnessione   nazionale   su   rete   fissa  e  in  mercato
dell'interconnessione nazionale su rete mobile.
  Al  riguardo  assume specifico rilievo l'evidenza della persistenza
di   un   forte   differenziale   tra   i   prezzi   per  servizi  di
interconnessione  sulle  due reti. Il prezzo medio di terminazione su
rete mobile e' infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di
terminazione  rilevato  su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30
volte  se si prende in considerazione il prezzo medio di terminazione
su SGU di Telecom Italia.
  Tale  considerazione  evidenzia  una  sufficiente  motivazione  per
considerare  i  servizi  di  interconnessione  fissa  e  mobile  come
costituenti due distinti mercati.
  La    segmentazione    effettuata   e'   motivata   inoltre   anche
dall'esistenza  di  una  relazione  di  non  sostituibilita'  tra  il
servizio  di  interconnessione  su  rete  fissa  ed  il  servizio  di
interconnessione  su  rete  mobile  che  induce  a  considerare  tali
segmenti di mercato come mercati separati ai fini regolamentari.
  Infatti   la   prestazione  di  terminazione  di  una  chiamata  in
situazione  di  mobilita'  del chiamato non puo' essere sostituita da
una  prestazione  di  terminazione  su rete fissa. Cio' comporta, dal
lato   dell'offerta,   che  in  caso  di  incrementi  del  prezzo  di
terminazione  mobile,  un  operatore  di  rete  fissa  attirato dalle
prospettive  di  profitto  nel  mercato dell'interconnessione su rete
mobile,  non  avrebbe  la  possibilita' di entrare in quel mercato, a
causa delle differenti prestazioni fornite dalle due tecnologie.
  Similmente,   dal   lato   della  domanda,  i  vincoli  tecnologici
impediscono  agli  utenti  di  utilizzare  soluzioni alternative alla
terminazione   mobile,   in   quanto   la  domanda  del  servizio  e'
strettamente  collegata  alle caratteristiche dell'offerta (in questo
caso  la prestazione di mobilita' non e' inclusa nelle prestazioni di
rete fissa).
  Inoltre,  si  evidenzia che l'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  il  17 ottobre  2002,  in  risposta  ad una precedente
richiesta  di parere da parte dell'Autorita' in merito allo schema di
provvedimento  riguardante  l'identificazione  degli operatori aventi
notevole  forza  di  mercato  per  l'anno  2000,  sottolineava che il
mercato  dell'interconnessione era «caratterizzato da una particolare
rilevanza  del  traffico  su  rete  mobile  e  da  una  significativa
differenza  nella  rilevazione delle quote di mercato degli operatori
fissi  e  mobili  in  termini  di ricavi e di volumi di traffico». Il
disallineamento  tra quote di mercato in valore ed in volume tra rete
fissa  e  mobile  era conseguente alla rilevante differenza esistente
tra  i  prezzi  di terminazione su reti mobili da una parte e su reti
fisse dall'altra. Pertanto, l'AGCM suggeriva «una rivisitazione della
definizione  del  mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse
conto  dell'opportunita', per il futuro, di distinguere il mercato in
funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete
fissa».
  Diversamente,  non  sono  state  considerate rilevanti le possibili
segmentazioni  del  mercato  sulla base della tipologia di clientela,
costituita  da  operatori  licenziatari e indirettamente da clientela
residenziale  e  affari,  o  su base geografica. Al riguardo non sono
infatti  stati  raccolti  elementi  che possano indurre a considerare
rilevanti tali tipi di segmentazione.
  Alla  luce delle considerazioni esposte, l'Autorita' ha individuato
come  mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai
fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.
3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.
  Il  mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa e'
da  intendersi  cosi'  come  definito  nell'allegato  A, parte 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 318/1997. Tuttavia, in
coerenza  con  quanto  disposto  dalla  delibera  219/02/CONS, che ha
portato  alla  designazione  ed  alla notifica degli organismi aventi
notevole  forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento al mercato
«dell'accesso   commutato   ad   Internet»   ed   al   mercato  della
«terminazione Internet», tale mercato non comprende al suo interno il
servizio di accesso commutato ad Internet.
         3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate.
  Il  mercato  della  fornitura  di  linee affittate e' da intendersi
cosi' come nell'allegato A, parte 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997.
3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile.
  Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile e'
da  intendersi  cosi'  come  definito  nell'allegato A,  parte 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
                3.1.4. Mercato dell'interconnessione.
  La   definizione   del   mercato   dell'interconnessione   discende
direttamente  dalla  definizione di interconnessione data dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 318/1997, all'art. l, comma 1,
lettera  ab).  Nell'ambito  del presente procedimento, per le ragioni
sopra  esposte,  si  e'  valutato  di  dividere  tale  mercato in due
segmenti:  mercato  dell'interconnessione  su  rete  fissa  e mercato
dell'interconnessione su rete mobile.
        3.1.4.1. Mercato dell'interconnessione su rete fissa.
  La  definizione  del  mercato  dell'interconnessione  su rete fissa
discende  direttamente dalla definizione di interconnessione data dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 318/1997, all'art. 1,
lettera  ab),  e  da quanto disposto dall'Autorita' nell'ambito delle
precedenti  applicazioni  dell'istituto  del  significativo potere di
mercato.  Pertanto  il mercato dell'interconnessione su rete fissa e'
da  intendersi  come  il  mercato  dei  servizi  di  interconnessione
relativi  a  tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di
interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e
terminate  all'interno  della medesima rete, concorre alla formazione
di tale mercato.
  E'  opportuno  precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla
delibera  219/02/CONS,  il  servizio  di  terminazione  del  traffico
Internet  costituisce  un segmento del «mercato dell'interconnessione
su  rete  fissa»,  che,  pertanto, non e' stato computato ai fini del
presente procedimento.
       3.1.4.2. Mercato dell'interconnessione su rete mobile.
  Anche  la  definizione  del  mercato  dell'interconnessione su rete
mobile  discende  direttamente  dalla definizione di interconnessione
data  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997,
all'art.   1,   lettera ab),  e  da  quanto  disposto  dall'Autorita'
nell'ambito   delle   precedenti   applicazioni   dell'istituto   del
significativo    potere    di    mercato.    Pertanto,   il   mercato
dell'interconnessione su rete mobile e' da intendersi come il mercato
dei   servizi  di  interconnessione  relativi  a  tutte  le  reti  di
telecomunicazioni  mobili.  Anche  in  questo  caso,  il  servizio di
interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e
terminate  all'interno  della medesima rete, concorre alla formazione
del mercato.
        3.2. Il mercato di riferimento in termini geografici.
  Secondo  la  teoria  economica  e  la  giurisprudenza in materia, i
confini  geografici  del mercato rilevante comprendono un'area in cui
le  imprese  interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei
prodotti   o  servizi  in  questione,  in  cui  le  condizioni  della
concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere
distinta  dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della
concorrenza sono sostanzialmente diverse.
  Nell'ambito  del  presente  procedimento,  l'Autorita'  ha ritenuto
opportuno  confermare  la  dimensione nazionale dei mercati rilevanti
individuati.    L'omogeneita'    delle    condizioni   concorrenziali
riscontrabile  sull'intero  territorio  nazionale per ciascun mercato
non  ha evidenziato infatti la necessita' di operare segmentazioni su
base geografica.
  Inoltre,  per  quanto  riguarda  i  mercati, intermedi e finali, di
telefonia  mobile  si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno
copertura  geografica  nazionale.  Per  quanto  riguarda  i  mercati,
intermedi  e finali, di telefonia fissa si riscontra che i principali
operatori  hanno  licenze con copertura nazionale e che gli operatori
con  licenze  che  hanno  minore copertura geografica non presentano,
allo stato, quote di mercato significative.
4.  Parametri  utilizzati per misurare la dimensione dei mercati e le
                 relative posizioni degli operatori.
  I parametri utilizzati nell'ambito del procedimento per misurare la
dimensione  dei  mercati  e  le  quote  di  mercato  degli operatori,
coerentemente  con le precedenti impostazioni dell'Autorita' e con le
indicazioni fornite dalla Commissione europea nella comunicazione del
5 luglio  1999,  sono principalmente i valori dei servizi venduti con
riferimento all'anno oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati
raccolti  ed  analizzati  al  fine  di avere un quadro completo della
situazione  del  mercato,  nonche' potere verificare i prezzi unitari
applicati, anche ai fini di eventuali segmentazioni dei mercati.
  Sono,  inoltre,  stati  analizzati anche dati che permettessero una
valutazione  prospettica dell'evoluzione del mercato; a tal fine sono
stati  richiesti  agli  operatori i dati del primo semestre dell'anno
successivo  (i  piu'  aggiornati al momento della richiesta, avvenuta
nell'ottobre  2002),  e  sono state tenute in considerazione tutte le
valutazioni  trasmesse  all'Autorita'  in  merito  allo  sviluppo  di
ciascuno dei mercati considerati.
  In particolare, con riferimento ai mercati dell'interconnessione su
rete  fissa  e  su  rete mobile, le valutazioni di mercato sono state
realizzate,   coerentemente   con   quanto   espresso   nella  citata
comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 1999, tenendo in
considerazione   i   valori   ed  i  volumi  relativi  a  servizi  di
terminazione,  rispettivamente  su  rete  fissa  e  su  rete  mobile,
indipendentemente  dalla rete di originazione della chiamata. Ai fini
dei   calcoli   l'interconnessione   interna  (chiamate  originate  e
terminate  sulla  stessa  rete)  e' stata valorizzata applicando agli
specifici   volumi  di  traffico  il  prezzo  medio  di  terminazione
effettivamente  applicato  da  ciascun  operatore  per  i  servizi di
terminazione  forniti  agli  altri  operatori,  per  ciascun  anno di
riferimento.
  Come  e'  stato  gia'  evidenziato dall'Autorita' nell'ambito delle
precedenti  applicazioni  dell'istituto  del  significativo potere di
mercato,  ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro
dei  servizi  di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini
della  definizione  del mercato e dell'individuazione degli organismi
aventi  notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore
avente  notevole  forza  di mercato nel mercato dell'interconnessione
comporta   obblighi  relativamente  alla  totalita'  dei  servizi  di
interconnessione   offerti   e   non  esclusivamente  ai  servizi  di
terminazione.
  La  valutazione  della  dimensione  dei  mercati  rilevanti e delle
relative  quote  degli  operatori  e'  stata  effettuata  sulla  base
dell'analisi  congiunta  dei  bilanci  delle  societa'  operanti  nei
mercati  rilevanti  e  dei  dati acquisiti nel corso del procedimento
istruttorio.  Pertanto, oltre che in termini di fatturato l'Autorita'
ha  ritenuto opportuno calcolare, dove possibile, le quote di mercato
anche  in  termini  di  volumi,  al  fine  di  evidenziare  eventuali
differenze  fra  gli  andamenti  di  mercato calcolati sulla base dei
volumi  e  sulla  base  dei  valori  che  aiutino a valutare il reale
assetto   concorrenziale  dei  mercati  sottoposti  ad  indagine.  In
particolare,  l'uso di entrambi i criteri puo' aiutare ad evidenziare
l'esistenza di specifici segmenti di mercato.
  I  casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati
trasmessi  all'Autorita'  e  le  informazioni  contenute nei bilanci,
ovvero  comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati
oggetto di verifica e discussione con gli operatori.
  E'  da  evidenziare  che  nel  corso degli anni 2001 e 2002 si sono
realizzate  diverse  acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei
mercati  delle  telecomunicazioni.  Al  riguardo si sottolinea che il
criterio  utilizzato  per  attribuire  le quote di mercato ai diversi
operatori  e'  stato  quello relativo alla data a partire dalla quale
l'acquisizione o la fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai
fini  di  una  valutazione  prospettica  del  mercato, l'Autorita' ha
valutato  gli  effetti economici derivanti da tali operazioni ai fini
dell'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato.
  Tra  le  operazioni  di  maggiore  rilevanza  sul  mercato  occorre
ricordare   quella   relativa  alla  fusione  tra  le  societa'  Wind
Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti
legali  dal 1° gennaio 2002, e l'acquisizione da parte della societa'
Wind  Telecomunicazioni  S.p.A. del ramo d'azienda della societa' Blu
S.p.A. al quale erano stati conferiti i clienti di tale societa', che
ha prodotto effetti legali dall'ottobre del 2002.
  In  entrambi  i casi le quote di mercato degli operatori sono state
calcolate in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le
predette operazioni hanno prodotto effetti legali.
5. Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti.
5.1.  Valutazione  delle  posizioni  degli  operatori nel mercato dei
          servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa.
  La  dimensione  economica  del  mercato dei servizi e delle reti di
telefonia   pubblica  fissa  in  termini  di  fatturato  complessivo,
derivante  dalla  commercializzazione  di  prodotti  e  servizi  alla
clientela  finale, risulta essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi
di  euro corrispondente a circa 110.000 milioni di minuti di traffico
ed a circa 27,2 milioni di accessi.
  Dall'analisi  delle  quote  di  mercato  in  termini  di ricavi dei
singoli  operatori,  Telecom Italia risulta essere l'unica societa' a
detenere  una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La
societa'  Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato,
con una quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori
sono invece detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).
  Il  calcolo  delle  quote di mercato basato sui volumi di traffico,
vede  Telecom  Italia  registrare  una  quota  di  mercato del 74,1%,
seguita da Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.
  L'analisi   delle  posizioni  di  mercato  riscontrabile  al  primo
semestre  2002  evidenzia  una  diminuzione della quota di mercato di
Telecom Italia in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in
termini  di  volumi,  e  la  quota  dell'operatore Wind (inclusiva di
quella  relativa  all'incorporato  operatore  Infostrada)  crescere a
circa  il 10,2% in termini di valore e a circa il 18,9% in termini di
volumi.
5.2.   Valutazione   delle  posizioni  degli  operatori  nel  mercato
            nazionale della fornitura di linee affittate.
  Nel  2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate,
espresso  in  termini  di  fatturato  complessivo,  risulta  di  poco
inferiore  a  1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei
singoli  operatori,  Telecom  Italia  risulta  detenere  una quota di
mercato  superiore  al  94%.  Quote  marginali di mercato sono invece
detenute  dalla  societa'  Infostrada  (1,8%), dalla societa' Albacom
(1,7%) e dalla societa' Colt (1,2%).
  L'analisi   delle  posizioni  di  mercato  riscontrabile  al  primo
semestre  2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario,
fatta eccezione per una diminuzione della quota di mercato di Telecom
Italia   in   termini  di  ricavi  che  passa  dal  94,3%  al  90,3%,
contestualmente ad un aumento del peso, in particolare, di Wind, Colt
e Fastweb.
5.3.  Valutazione  delle  posizioni  degli  operatori nel mercato dei
         servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile.
  La  dimensione  economica  del  mercato dei servizi e delle reti di
telefonia pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta
essere  pari a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa
53.700 milioni di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee
attive.
  Dall'analisi  delle  quote di mercato in termini di ricavi, Telecom
Italia  Mobile  (di  seguito  TIM)  e  Vodafone  Omnitel  (di seguito
Vodafone)  risultano  essere  le  uniche  due societa' a detenere una
quota  superiore  al  25%.  TIM  detiene circa il 55% del mercato. La
quota  di  mercato  di Vodafone risulta pari a circa il 35%. Quote di
mercato  significativamente  inferiori  sono  invece detenute da Wind
(8%) e Blu (1,4%).
  Il  calcolo  delle  quote  di mercato basato sui volumi di traffico
evidenzia  nel 2001 una quota della societa' TIM, pari a circa il 63%
del mercato totale, cui corrisponde una quota della societa' Vodafone
pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu.
  I  dati  prospettici  relativi  al primo semestre del 2002 mostrano
modeste variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si
riduce  di  circa  2,5  punti  percentuali),  evidenziando l'avvio di
diverse  forme  di  competizione  e di sviluppo del mercato, non piu'
basate  sulla crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e
sulla capacita' di innovare nei servizi.
  Tale  situazione  fa  rilevare  una  sostanziale  variazione  delle
dinamiche  del  mercato,  rispetto  a  quanto rilevato nei precedenti
analoghi procedimenti di questa Autorita'.
5.4.   Valutazione   delle  posizioni  degli  operatori  nel  mercato
                dell'interconnessione su rete fissa.
  La  valorizzazione  del mercato dell'interconnessione su rete fissa
ed  il calcolo delle singole quote di mercato e' stata effettuata sia
in  termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori,
tanto  in  termini  di  ricavi che di minuti di traffico, relativi al
servizio  di  interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa
sono  stati  calcolati  considerando  sia  le  chiamate  originate  e
terminate   sulla  stessa  rete  (interconnessione  interna)  sia  le
chiamate originate su altre reti pubbliche fisse e mobili.
  Inoltre,  sotto  il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi
relativi  all'interconnessione  di  terminazione  interna  sono stati
valorizzati alla tariffa di interconnessione relativa al livello piu'
basso  di  rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di
riferimento  di  Telecom  Italia per l'anno 2001, secondo la medesima
metodologia  gia'  adottata  dall'Autorita'  per  le analoghe analisi
relative agli anni precedenti.
  Dall'analisi  effettuata  sulla  base  dei  criteri  sopra esposti,
risulta  che  a  fronte  di  un  valore  totale  del  mercato di poco
inferiore a 1.900 milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85%
del  mercato.  La  societa'  Infostrada  detiene  circa  il  7,1% del
mercato, Albacom una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell'1,2%.
  L'analisi  delle  quote  di mercato effettuata in termini di volumi
non evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.
  L'analisi   delle  posizioni  di  mercato  riscontrabile  al  primo
semestre  2002  non  evidenzia  variazioni  di  rilievo allo scenario
appena  esposto,  con  una  quota  di  mercato di Telecom Italia pari
all'81,8%  e  della  societa'  Wind  (inclusa  l'incorporata societa'
Infostrada) del 7%.
5.5.   Valutazione   delle  posizioni  degli  operatori  nel  mercato
                dell'interconnessione su rete mobile.
  La  valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile
ed  il calcolo delle singole quote di mercato e' stata effettuata sia
in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi al
servizio  di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile
delle  chiamate  originate  sia  sulla  stessa rete (interconnessione
interna) sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.
  Inoltre,  sotto  il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi
relativi  all'interconnessione  di  terminazione  interna  sono stati
valorizzati  applicando ai volumi di traffico interni il valore medio
del  prezzo  di  terminazione  effettivamente  praticato  agli  altri
operatori  nell'anno di riferimento. Tale modalita' di valorizzazione
dell'interconnessione    interna   e'   stata   modificata   rispetto
all'analisi  effettuata  con  riferimento  all'anno  2000,  anche per
permettere di apprezzare eventuali differenze tra le quote di mercato
in volume e quelle in valore.
  Dall'analisi  effettuata  sulla  base  dei  criteri  sopra esposti,
risulta  che,  a  fronte  di  un  valore  totale  del mercato di poco
inferiore   a   8.300  milioni  di  euro,  Tim  e  Vodafone  superano
largamente,  sia  nel  2001  che  nel primo semestre 2002, il 25% del
mercato. Tim detiene una quota di mercato intorno al 50% sia nel 2001
che  nel  primo  semestre 2002, Vodafone detiene una quota di mercato
pari  a  39,6%  nel 2001 ed a 38,1% nel 2002. Wind invece detiene nel
2001  una quota di mercato pari a 8,8%, che passa ad oltre il 10% nel
primo semestre 2002.
  Infine,   si   segnala  che,  con  riferimento  a  questo  mercato,
l'Autorita'  non  ha  ritenuto di accedere alle richieste di notifica
dell'operatore Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota
di  mercato  di  tale operatore con riferimento all'anno 2001 risulta
notevolmente  inferiore  alla soglia del 25% prevista dalla normativa
vigente  (circa  9% nel 2001), e la sua evoluzione prospettica (circa
il 10% nel primo semestre 2002), unita ad un'evoluzione relativamente
statica  di  tale  mercato,  non  evidenzia  una  tendenza  verso una
posizione di notevole forza sullo specifico mercato.
  L'analisi  delle  quote  di mercato effettuata in termini di volumi
non evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.
  Udita la relazione al consiglio del commissario Silvio Traversa sui
risultati  dell'istruttoria,  ai  sensi  dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
  1.  La societa' Telecom Italia S.p.A. e' confermata quale organismo
di  telecomunicazioni  avente  notevole forza di mercato nei seguenti
mercati:
    a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;
    b) mercato della fornitura di linee affittate;
    c) mercato dell'interconnessione su rete fissa.
  2.  La  societa'  Telecom  Italia Mobile S.p.A. e' confermata quale
organismo  di  telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei
seguenti mercati:
    a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
    b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.
  3.   La  societa'  Vodafone  Omnitel  S.p.A.  e'  confermata  quale
organismo  di  telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei
seguenti mercati:
    a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
    b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alle  societa' Telecom
Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A.
ed alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica
agli Operatori.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 7 maggio 2003
                                                 Il Presidente: Cheli