IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Francese Rosana Maria, nata a Santiago
del  Estero  (Argentina) l'11 marzo 1975, cittadina italiana, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
«Profesional  de  Trabajo  Social»,  ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciado  en  Trabajo  Social»,  conseguito presso la «Universidad
Nacional» di Santiago del Estero in data 18 febbraio 2002;
  Considerato inoltre che e' iscritta al «Colegio de Profesionales de
Trabajo Social» dal 17 giugno 2002;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del  25 febbraio  2003  in  cui  si  esprime  parere  favorevole  per
l'iscrizione  nella  sezione  B (come richiesto dalla migrante) senza
applicazione  di nessuna misura compensativa oppure l'iscrizione alla
sezione A con l'applicazione di misura compensativa;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
  Vista  la  nota  dell'8 aprile  2003  del  consiglio  nazionale  di
categoria  in  cui  si  indicano le materie per la prova integrativa,
qualora l'istante avesse chiesto l'iscrizione alla sezione A;
  Preso  atto  che la sig.ra Francese con nota del 12 maggio 2003, ha
inviato  domanda  per  l'iscrizione alla sezione A con l'applicazione
della misura compensativa dovuta;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  assistente  sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per
l'iscrizione  nella  sezione  A  e  che  risulta  pertanto  opportuno
richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
    1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;
    2) legislazione sociale;
    3) istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al
diritto di famiglia);
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Francese  Rosana  Maria,  nata  a Santiago del Estero
(Argentina)  l'11 marzo  1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli  «assistenti  sociali»  sezione  A  e
l'esercizio della professione in Italia.