In   attuazione  della  richiesta  di  interpretazione  autentica
formulata  dal  giudice  del  lavoro  del  tribunale di Modena, dott.
Cervelli,  concernente l'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. 1998/2001 del
personale non dirigente del comparto universita', sottoscritta in via
di  ipotesi  il  16 ottobre  2002  e vista la certificazione positiva
adottata  dalla  Corte dei conti il 12 maggio 2003, in data 22 maggio
2003  alle ore 10 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato
accordo:
      ARAN,  nella  persona  del  presidente  avv.  Guido  Fantoni  -
firmato;
      i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni
sindacali di categoria:

=====================================================================
 Confederazioni  |             Organizzazioni sindacali
=====================================================================
CGIL - firmato   |CGIL/SNUR - firmato
---------------------------------------------------------------------
CISL - firmato   |CISL/UNIV - firmato
---------------------------------------------------------------------
UIL - firmato    |UIL/PA - firmato
---------------------------------------------------------------------
CONFSAL - firmato|FED. CONFSAL/SNALS/UNIV. CISAPUNI - firmato
---------------------------------------------------------------------
                 |C.S.A. di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas Un.,
                 |Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat
CISAL - firmato  |Usppi - firmato

    Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Modena, dott.
Cervelli,  con  ordinanze  del 13 settembre 2002, nelle cause Santoro
Carla,  Restani  Cinzia e Gualtieri Grazia c/ Universita' degli studi
di  Modena  e  Reggio  Emilia,  ha  chiesto  all'ARAN  di  promuovere
interpretazione   autentica,   ai  sensi  dell'art.  64  del  decreto
legislativo n. 165/2001, dell'art. 74, comma 4, del C.C.N.L. 9 agosto
2000 del comparto Universita'.
    Presa cognizione dei ricorsi in questione.
    Le  parti  firmatarie del C.C.N.L. 9 agosto 2000 sottoscrivono il
seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 74,
nel testo che segue:
      «In  relazione  al  quesito  posto  dal  giudice  del lavoro di
Modena, dott. Cervelli, con ordinanze del 13 settembre 2002, le parti
sottoscrittrici  del C.C.N.L. 9 agosto 2000 concordano nel confermare
di  aver  inteso, all'art. 74, comma 4, che la posizione economica D1
debba  essere  attribuita  anche  al personale, vincitore di concorso
pubblico per la ex VII qualifica funzionale (per l'accesso alla quale
era  previsto  il  diploma  di laurea), bandito antecedentemente alla
data  di  sottoscrizione  dell'anzidetto  C.C.N.L.  9 agosto 2000, ed
assunto successivamente alla sottoscrizione del contratto medesimo.».