IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  601 del 12 luglio 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 31
luglio   2000,   con   il   quale   e'   stato   emanato  lo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Vista  il  proprio  decreto  n.  83 del 13 gennaio 2001, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  25  del
31 gennaio   2001,   con   il  quale  e'  stato  emanato  lo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 296 del 21
dicembre   2001,   con   il   quale   e'  stato  emanato  lo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  188  del
12 agosto   2002,   con   il   quale  e'  stato  emanato  lo  statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
  Viste le delibere del senato accademico del 6 e 20 maggio 2003;
  Vista  la  nota  del  22 maggio  2003,  prot. 1916, con la quale il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  comunica di non avere
osservazioni da formulare;
                              Decreta:
  E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli
studi di Palermo:
    all'art. 12, comma 4, si aggiunge:
  «a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo»;
    all'art. 12, comma 4, si aggiunge:
  «a-ter)  il  pro  rettore vicario, in caso di assenza o impedimento
del  rettore,  presiede  le  sedute  del  senato  accademico con voto
deliberativo»;
    all'art. 13, comma 3, si aggiunge:
  «a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo»;
    all'art. 13, comma 3, si aggiunge:
  «a-ter)  il  pro  rettore vicario, in caso di assenza o impedimento
del rettore, presiede le sedute del consiglio di amministrazione, con
voto deliberativo».
                              Art. 23.
                       Giunta di dipartimento
  L'art. 23, comma 2, viene sostituito dal seguente:
  «2. La  giunta  e'  composta  da almeno tre professori ordinari, di
ruolo  o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo
e   due  ricercatori,  oltre  che  dal  direttore  e  dal  segretario
amministrativo,  quest'ultimo  con  voto  deliberativo.  Qualora tali
rappresentanze  vengano  elevate  dovranno essere mantenute le stesse
proporzioni.  Se  nel  dipartimento  i soggetti appartenenti a taluna
delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a
quella  prevista  per  la composizione della giunta, quest'ultima non
viene  costituita  e  le sue funzioni vengono svolte dal consiglio di
dipartimento. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti.».
  Dopo l'art. 25 si aggiungono:
  «Art.  25-bis  (Collegio  dei  direttori  di dipartimento). - 1. Il
collegio  dei  direttori  di  dipartimento  e'  organo  consultivo di
proposta  del  rettore,  del  senato  accademico  e  del consiglio di
amministrazione  dell'universita',  secondo le rispettive competenze,
in  ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della
ricerca, e delle strutture dipartimentali.
  2. In particolare, esprime pareri:
    a) sui  criteri  di ripartizione tra i dipartimenti delle risorse
agli    stessi    assegnate    e   destinabili:   personale   tecnico
amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento,
attrezzature;
    b)  sui  criteri  di  assegnazione  di  borse  e assegni comunque
destinati alla ricerca.
  3.  Il  collegio  e' composto da tutti i direttori di dipartimento.
Elegge al suo interno il coordinatore che dura in carica un biennio e
si dota di un proprio regolamento.».
  «Art.  25-ter  (Consiglio  degli  studenti).  -  1. E' istituito il
"Consiglio  degli studenti di Ateneo", organo di rappresentanza degli
studenti  a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze
studentesche nelle strutture centrali e periferiche.
  2. Il  consiglio  degli  studenti  e'  costituito  con  decreto del
rettore e dura in carica due anni.
  3. Il  consiglio  degli studenti e' organo propositivo e consultivo
del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione
sulle materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti.
  4. Il  consiglio  degli  studenti  esprime  pareri  sulle  seguenti
materie:
    regolamento didattico di Ateneo;
    determinazione delle tasse e dei contributi;
    criteri  di  attuazione  del  diritto  allo  studio, ivi compresa
l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
    criteri   generali   di  organizzazione  e  di  attribuzione  dei
finanziamenti   alle   attivita'  sociali,  culturali,  ricreative  e
sportive degli studenti;
    piani  di  sviluppo  dell'universita'  e  bilancio  di previsione
dell'universita'.
  5.  Il  consiglio  degli  studenti  designa  i rappresentanti degli
studenti  negli  organismi  e  nei  centri di Ateneo ove previsto dai
relativi regolamenti.
  6. Elabora  alla  fine  di  ogni  anno accademico una relazione sui
servizi  agli  studenti  da  trasmettere  al  senato  accademico,  al
consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione.
  7. Esercita  ogni  altra  funzione  che  gli sia riconosciuta dallo
statuto, dai regolamenti o dalla legge, riguardante in modo esclusivo
o prevalente l'interesse degli studenti.
  8. Il consiglio degli studenti di Ateneo e' composto da:
    a) i   rappresentanti   degli   studenti  nel  senato  accademico
dell'universita';
    b) i    rappresentanti    degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione dell'universita';
    c)  i  rappresentanti  degli  studenti  nel  centro universitario
sportivo;
    d) i  rappresentanti degli studenti universitari nel consiglio di
amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio;
    e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna facolta' eletti
con  il  sistema  maggioritario dagli studenti della stessa facolta'.
Gli  eletti  risultano  essere  membri  del consiglio di facolta'. Ne
consegue  che  i  bandi per l'elezione degli studenti nei consigli di
facolta'  devono prevedere l'elezione di un numero di studenti pari a
"N-2" (N e' uguale al numero degli studenti da eleggere nel consiglio
di facolta)».
  «Art.  31 (Struttura amministrativa dell'amministrazione centrale).
- Cassato».
  L'art.  32 - Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale,
viene sostituito dal seguente:
  «1.  La  struttura tecnico amministrativa e' definita dal consiglio
di  amministrazione su proposta del direttore amministrativo, tenendo
conto del piano di impiego del personale e delle linee programmatiche
dell'Ateneo;
  2.   Gli   uffici   che   comportano   l'esercizio   di   poteri  e
responsabilita'   dirigenziali   sono   individuati   dal   direttore
amministrativo;
  3.   Il   direttore  amministrativo  nomina  i  responsabili  delle
articolazioni  della  struttura  tecnico  amministrativa  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2».
  «Art.   36   (Dirigenti  e  dipendenza  dei  servizi  delle  unita'
operative). - Cassato».
    Palermo, 27 maggio 2003
                                                Il rettore: Silvestri