IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  L'Associazione industriali della provincia di Vicenza ha comunicato
che  l'organismo  di accreditamento Sincert (art. 2, comma 1, lettera
h),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34)   nell'ambito   delle   prescrizioni  per  la  valutazione  e  la
certificazione  dei sistemi di gestione per la qualita' delle imprese
di  costruzione  ed  installazione  di impianti e servizi ha previsto
(documento  Sincert  RT-05) che gli organismi di certificazione (art.
2,  comma  1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000),  rilascino  la  certificazione  del sistema di qualita'
aziendale  conforme  alle  norme  europee  serie UNI EN ISO 9000 o la
dichiarazione  della  presenza  di elementi significativi e correlati
del  sistema  di  qualita'  di  cui  all'allegato  C  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  con riferimento non alla
generalita'  delle  attivita'  svolte  dall'impresa,  ma a specifiche
tipologie    di   lavorazioni   coincidenti   con   quelle   previste
nell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34.
  L'Associazione industriali evidenzia che tale modus operandi induce
gli organismi di attestazione (SOA) - che nell'ambito del processo di
attestazione   di   un'impresa   procedono   all'acquisizione   della
certificazione  dimostrativa  del  possesso  del  sistema di qualita'
aziendale   o   della   dichiarazione   della  presenza  di  elementi
significative  e  correlati  del  sistema di qualita' - e le stazioni
appaltanti  a  presumere  che  l'impresa  non operi in qualita' nelle
categorie  che non sono incluse nella certificazione o dichiarazione.
In  sostanza  tale indicazione comporterebbe una sorta di limitazione
della  validita'  della  certificazione  o  dichiarazione  alle  sole
categorie  di  lavorazione  riportate  nel documento e di conseguenza
dell'attestazione di qualificazione.
  La SOA Quadrifoglio e la Kiwa Italia hanno, inoltre, segnalato, che
nel  registro  degli  organismi  di  certificazione  accreditati  dal
Sincert  al  rilascio  della certificazione del sistema di qualita' o
della  dichiarazione  della  presenza  di  elementi  significativi  e
correlati del sistema di qualita' risultano inseriti sia organismi di
certificazione  accreditati  nel  settore EA 28 per il rilascio della
certificazione   e   della   dichiarazione   e   sia   organismi   di
certificazione  accreditati  nel  settore EA 28 per il rilascio della
sola   certificazione.  Tale  circostanza  sembrerebbe  palesare  una
differenziazione tra gli organismi di certificazione.
  La  SOA  Quadrifoglio  evidenzia  che  la dichiarazione e' presente
esclusivamente  in  Italia  e  quindi gli organismi di certificazione
stranieri,  ancorche'  accreditati  nel paese d'origine, ed ancorche'
godano  dell'accordo  di mutuo riconoscimento, risultano di fatto non
accreditati per il rilascio della suddetta dichiarazione.
  Gli  uffici  dell'Autorita',  tenuto  conto, della importanza delle
questioni   sollevate  hanno  preliminarmente  richiesto  al  SINCERT
chiarimenti  su  tali  problemi. Il SINCERT, con nota del 12 novembre
2002  ha  riferito  che  l'indicata  prescrizione  e' scaturita dalla
esigenza  di  coniugare  le  regole  del sistema di certificazione di
qualita'  con  quelle  della attestazione di qualificazione di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000, nonche' dalla
necessita'  di  rendere  maggiormente  leggibile la certificazione di
sistema  di  qualita'. Il SINCERT afferma, in sostanza, che le regole
del  sistema di certificazione di qualita' non consentono di ritenere
che  la  dimostrazione  della  capacita'  dell'impresa  ad operare in
qualita'  sia  indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o
eseguibile,  almeno  ai  fini  del  rilascio  della certificazione di
sistema  qualita'.  Il  SINCERT  ritiene, in sostanza, che al fine di
garantire il valore delle certificazioni sia opportuno riferirle alle
sole categorie di lavorazioni eseguite dall'impresa.
  Il  consiglio  dell'Autorita'  stante  il  rilievo  delle suesposte
questioni   nonche'   i   chiarimenti   forniti  dal  SINCERT  ed  il
coinvolgimento  di  numerosi  interessi  di settore, in conformita' a
quanto stabilito dal regolamento sul funzionamento dell'Autorita', ha
disposto  di  convocare  in  audizione il SINCERT, il Ministero delle
infrastrutture  e  del  territorio,  il  Ministero  per  le attivita'
produttive, l'Associazione industriali della provincia di Vicenza, le
associazioni  di categoria rappresentative delle imprese edili (ANCE,
ANCPL,  ANIEM,  AGI)  e l'associazione industriali della provincia di
Vicenza. L'audizione si e' tenuta in data 15 gennaio 2002.
  Durante l'audizione il SINCERT ha ribadito quanto gia' riferito con
nota  del  12 novembre 2002 e con successivo promemoria del 7 gennaio
2003.  Ha  affermato che vi e' la necessita' di prevedere una stretta
correlazione  tra  il  sistema  di certificazione della qualita' e il
sistema  di qualificazione delle imprese. In particolare ha affermato
di ritenere necessario ed opportuno che la certificazione di qualita'
si  rifenisca  il piu' possibile alle attivita' effettivamente svolte
dalle  imprese certificate. Proprio a tal fine il SINCERT ha inserito
nel  documento  RT-05  Rev. 5 del 13 maggio 2002 - che detta norme in
ordine  al  rilascio  della  certificazione  del  sistema di qualita'
aziendale  (conforme  alle  norme  europee  serie (UNI EN ISO 9000) o
della  dichiarazione  della  presenza  di  elementi  significativi  e
correlati  del  sistema  di  qualita'  (allegato  C  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000), documenti che sono necessari
per  partecipare  alle  gare  di  appalti  e di concessioni di lavori
pubblici  -  la  seguente  disposizione:  la  certificazione deve far
rferimento solo e unicamente a tipologie d'opera su cui l'azienda sta
operando,  o  e' in grado di dimostrare di aver correttamente operato
in  passato  essere correlato alla tipologia dell'opera, utiliazzando
le  denominazioni  delle  categorie (generali e speciali), secondo il
regolamento  di  cui  all'art.  8 della legge n. 109/1994. Il SINCERT
nell'audizione  ha  in sostanza riaffermato che a suo parere soltanto
in  tal  modo  e'  assicurata  l'effettiva capacita' della impresa di
realizzare in qualita' le opere previste.
  Con riferimento, invece, alla questione relativa all'accreditamento
degli  organismi  che  rilasciano  la  dichiarazione  del possesso di
elementi  significativi e correlati di sistema qualita' il SINCERT ha
precisato di ritenere che tale documento debba essere rilasciato solo
dagli  organismi  di certificazione, regolarmente accreditati, che si
impegnino   ad   attenersi  alle  specifiche  regole  e  prescrizioni
contenute  nel regolamento RT-08 Rev. 00 del 19 dicembre 2000 messo a
punto  dallo  stesso  SINCERT  e che ha l'obiettivo di garantire - al
pari  del regolamento che disciplina il rilascio delle certificazioni
vere  e  proprie  -  l'esistenza  e  l'affidabilita'  degli  elementi
significativi  e correlati del sistema di qualita'. Il SINCERT ha poi
precisato che il suddetto regolamento non e' riconosciuto dagli altri
enti   di  accreditamento,  aderenti  all'accordo  multilaterale  EA,
operanti nell'Unione europea.
  Nell'audizione l'ANIEM (associozione nazionale imprese edili medie)
ha  sottolineato  che  l'art.  4, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000  («La  certificazione  del  sistema di
qualita'  aziendale  e la dichiarazione della presenza degli elementi
significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale
si  intendono  riferiti  agli aspetto gestionali dell'impresa nel suo
complesso,   con   riferimento  alla  globalita'  delle  categorie  e
classifiche)  non  lascia  dubbi sul fatto che la certificazione e la
dichiarazione   debbano   essere  ancorate  non  tanto  a  specifiche
lavorazioni  quanto  alla  complessita' dell'organizzazione aziendale
dell'impresa.  I  documenti  devono,  infatti, garantire che l'intero
processo  produttivo  sia  eseguito  in  regime  di qualita'. Secondo
l'ANIEM,  inoltre,  il  carattere  eminentemente nazionale che assume
l'iniziativa  del  SINCERT,  non  consentirebbe  di  riconoscere pari
validita' tra le attestazioni rilasciate da organismi accreditati dal
SINCERT  e quelle rilasciate da organismi accreditati da soggetti non
italiani.
  L'ANCE  (Associozioni nazionale costruttori edili), nel condividere
la  tesi  esposta  dall'ANIEM,  sottolinea  che  la  realizzazione di
un'opera  civile comporta, in genere, il ricorso ad un'ampia varieta'
di  processi di lavorazione riconducibili spesso a piu' categorie del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  e che e' il
sistema  gestionale  di  una  impresa  di  costruzioni,  cioe' la sua
capacita'   organizzativa,  che  garantisce  la  qualita'  di  quanto
realizzato.  L'ANCE  sottolinea  che  quanto indicato dal SINCERT nel
documento  RT-05  Rev. 05  non  sembra  aderente ne' alla realta' del
settore  ne'  allo  spirito della norma (art. 4, comma 2, decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   34/2000)   e   percio'  chiede
all'Autorita'  di  confermare l'indicazione fornita al punto 10 della
determinazione n. 56/2000.
  In merito alla questione dei soggetti accreditati al rilascio della
dichiarazione,  l'ANCE condivide il fatto che, le indicazioni fornite
dal  SINCERT con il documento RT-08 sono operative solo nei confronti
degli  organismi  accreditati  dal  SINCERT,  e,  dunque, per lo piu'
nell'ambito  nazionale,  ma  che,  in  virtu'  dell'accordo  di mutuo
riconoscimento  EA,  tutte  le  dichiarazioni rilasciate da organismi
accreditati  da  altri  enti  aderenti  all'EA devono essere ritenute
valide.  In  tal  senso, anche nella considerazione che alla fine del
2004  il  possesso  della  dichiarazione non sara' sufficiente per la
partecipazione  alle gare, l'ANCE non rileva criticita' di rilievo in
merito  al  fatto  che  gli  organismi  accreditati al rilascio della
certificazione possano rilasciare anche la dichiarazione.
  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia che la
disposizione  dell'art.  4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  e'  aderente  alla  realta'  produttiva del
settore  edile  e  che,  pertanto,  sia  la  certificazione  e sia la
dichiarazione   debbano   essere   indipendenti  dalle  categorie  di
lavorazioni   eseguite   dall'impresa.   Il  Ministero  e',  inoltre,
dell'avviso  che non vi e' la necessita' di richiedere agli organismi
gia'  accreditati  al  rilascio  della  certificazione  un  ulteriore
accreditamento per il rilascio della dichiarazione.
  Anche  l'AGI  (Associozione  imprese  generali),  nel richiamare il
disposto  dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  concorda con le considerazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'Autorita' a seguito degli avvisi espressi nell'audizione, al fine
di  definire  una posizione che trovasse anche l'accordo del SINCERT,
ha ritenuto necessario convocare lo stesso in un incontro. L'incontro
si  e' svolto l'11 febbraio 2003. I risultati di questo incontro sono
stati poi confermati in una nota inviata dal SINCERT all'Autorita' in
data 12 febbraio 2003.
  L'Autorita',  data  la  complessita'  dei  problemi  in  esame, ha,
inoltre, ritenuto di dover acquisire anche l'avviso della commissione
consultiva di cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109
e  successive  modificazioni  nonche'  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, espresso nella seduta del
21 marzo 2003.
  La  commissione  ha affermato che la qualita' aziendale, in termini
integrali  o  nella  versione  semplificata  di cui all'allegato C al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000, non puo' essere
riferita  alla  conformita' del singolo prodotto a standard protonici
di derivazione industriale in quanto ogni opus assume caratteristiche
di  unicum,  cioe' di prototipo essa stessa, vuoi per la variabilita'
delle  condizioni  al  contorno di opere sul piano formale identiche,
vuoi  per  la diversita' degli approcci produttivi che opere analoghe
in  localizzazioni  simili  derivano dalla liberta' organizzativa del
realizzatore  ultimo.  Anche  la  commissione ritiene, quindi, che il
riferimento  a  specifiche categorie di cui all'allegato A al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  non e' inerente allo
spirito  ed  alla  prassi  della  normazione tecnica di settore. Tale
considerazione  trova,  a parere della commissione, conferma non solo
nell'art.  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  ma  anche nell'allegato C al suddetto decreto del Presidente
della  Repubblica  dove, al punto 1), si afferma «La dichiarazione di
esistenza di elementi di sistema di qualita' da parte degli organismi
di   certificazione   e'  relativa  ai  suddetti  aspetti  gestionali
dell'impresa,  che  li  applichera' ai lavori delle diverse categorie
per  le  quali  l'impresa  stessa  intende  qualificarsi. Gli aspetti
gestionali  dell'attivita'  di impresa vengono esaminati nel presente
documento   raggruppati   per   aree  omogenee  dal  punto  di  vista
organizzativo/operativo».
  La  commissione  fa  anche  rilevare  che  in tal senso deve essere
interpretato quanto gia' affermato dall'Autorita' nel punto 10) della
determinazione n. 56/2000. Dato pero' l'equivoco che il contenuto del
punto  puo'  comportare  anche  la  commissione e' dell'avviso che la
certificazione  e la documentazione devono contenere apposite dizioni
che  specificano  che  esse  si  riferiscono  agli aspetti gestionali
dell'impresa.
                       Considerato in diritto.
  L'Autorita' in base ai risultati dell'audizione e dell'avviso della
commissione  consultiva nonche' della sentenza del Consiglio di Stato
sez.  V  del  10 marzo  2003, n. 1297 e delle intese raggiunte con il
SINCERT  nella riunione dell'11 febbraio 2003 confermate dallo stesso
nella richiamata nota del 12 febbraio 2003 ritiene che:
    1)  la  certificazione  o  la  dichiarazione fanno riferimento ai
requisiti della normativa tecnica volontaria ma vengono utilizzate ai
fini propri di specifiche legislazione nazionale;
    2)  le certificazioni e le dichiarazioni devono essere rilasciate
da  organismi di certificazione accreditati da enti che aderiscono ad
accordi internazionali multilaterali di mutuo riconoscimento;
    3)  gli  schemi previsti dall'accordo di mutuo riconoscimento tra
gli   enti   di   accreditamento   europei   (accordo   MLA  EA)  per
l'accreditamento  degli  organismi abilitati al rilascio di documenti
inerenti i sistemi di qualita', consentono indirizzi interpretativi e
prescrizioni   integrative  che  siano  ritenuti,  a  giudizio  delle
competenti   autorita'  nazionali,  necessari  ai  fini  previsti  da
specifiche  norme  del  Paese  e cio', sicuramente, puo' avvenire per
l'accreditamento  al rilascio della dichiarazione che e' un documento
di natura transitoria presente soltanto in Italia;
    4)  l'Autorita',  di  concerto  con  il  SINCERT, puo', pertanto,
introdurre requisiti aggiuntivi che siano ritenuti idonei a garantire
il  valore  e  la credibilita' delle certificazioni e documentazioni,
quali  fattori  primari  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge;
    5) occorre, ai fini di favorire la libera concorrenza nell'ambito
dell'Unione  europea,  consentire  agli  organismi  di certificazione
accreditati  da enti di accreditamento firmatari degli accordi MLA EA
di  operare sul mercato italiano sulla base della competenza generale
garantita  dagli  accreditamenti  di cui sono in possesso, purche' si
conformino  alle prescrizioni particolari regolanti il rilascio delle
certificazioni  e  delle  dichiarazioni  da  utilizzare ai fini della
qualificazione  necessaria  in Italia per partecipare agli appalti ed
alle concessioni di lavori pubblici e per eseguire i relativi lavori.
  L'Autorita'  tenuto  conto  delle  considerazioni  prima esposte e'
dell'avviso che:
    a) la  dichiarazione  puo'  essere  rilasciata  da  un  organismo
accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
    b) la  dichiarazione  deve  essere rilasciata in conformita' alle
prescrizioni   di  cui  al  documento  SINCERT  RT-08  (Rev.  01  del
19 dicembre   2000  e  successive)  con  le  modifiche  di  cui  alla
successiva lettera i);
    c) la  certificazione  puo'  essere  rilasciata  da  un organismo
accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
    d) la  certificazione  deve essere rilasciata in conformita' alle
prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio
2002  e  successive)  con le modifiche di cui alla successiva lettera
j);
    e) la  dichiarazione  puo'  essere  rilasciata  da  un  organismo
accreditato  nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal
SINCERT,  firmatari  degli  accordi  MLA EA, purche' esso dimostri di
operare in conformita' al suddetto documento SINCERT RT-08;
    f) la  certificazione  puo'  essere  rilasciata  da  un organismo
accreditato  nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal
SINCERT,  firmatari  degli  accordi  MLA EA, purche' esso dimostri di
operare in conformita' al suddetto documento SINCERT RT-05;
    g) la  conformita' di cui alle lettere e) ed f) e' assicurata dal
SINCERT   tramite   accordo/contratto   stipulato   tra  il  SINCERTe
l'organismo  accreditato  oppure  dall'ente di accreditamento diverso
dal  SINCERT  o  anche  direttamente  dal  SINCERTnel  quadro  di  un
protocollo di intesa fra Sincert ed ente di accreditamento;
    h) l'elenco  degli organismi accreditati che si siano impegnati a
rilasciare  la  dichiarazione  nel  rispetto  delle  prescrizioni del
suddetto  documento  SINCERT RT-08 nonche' gli accordi/contratti ed i
protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera g) sono comunicati
dal  SINCERT  all'Autorita'  che li rende noti tramite l'Osservatorio
dei lavori pubblici;
    i) le  dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni
del seguente tipo: «Presenza degli elementi significativi e correlati
di  sistema  di  qualita'  verificata  secondo  le  prescrizioni  del
documento   SINCERT   RT-08.»   o   altre  formulazioni  o  soluzioni
equivalenti,  nonche' la seguente dizione: «La presente dichiarazione
si  intende  riferita  agli  aspetti  gestionali dell'impresa nel suo
complesso  ed  e'  utilizzabile  ai  fini  della qualificazione delle
imprese  di  costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994  e  successive modificzazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
    j)  le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo:
«Sistema  di  gestione  per  la  qualita'  conforme  alla  Norma  ISO
9001:2000  valutato  secondo  le  prescrizioni  del documento SINCERT
RT-05»  o  altre  formulazioni  o  soluzioni  equivalenti, nonche' la
seguente  dizione:  «La  presente  certificazione si intende riferita
agli   aspetti  gestionali  dell'impresa  nel  suo  complesso  ed  e'
utilizzabile   ai   fini   della   qualificazione  delle  imprese  di
costruzione  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge 11 febbraio 1994 e
successive   modificazioni   e   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
    k)  le  documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che
indichino  la  loro  validita' soltanto per alcune delle categorie di
cui  all'allegato  A  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.
34/2000  devono,  entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle
imprese  titolari  dei  documenti,  essere  modificate,  a cura degli
organismi   di   certificazione   che   le   hanno   rilasciate,  con
l'inserimento delle dizioni di cui alle precedenti lettere i) e j);
    l)  le  SOA  indicano  nelle  attestazioni  di  qualificazione il
possesso   della  certificazione  di  sistema  di  qualita'  o  della
dichiarazione  del  possesso  di  elementi  significativi  e tra loro
correlati  di  sistema  di  qualita',  soltanto  nel  caso i suddetti
documenti  siano  stati  rilasciati da organismi accreditati ai sensi
delle   precedenti   lettere   a),   c),   e)   ed   f),   resi  noti
dall'Osservatorio  ai  sensi  della  precedente lettera h), e qualora
riportino le indicazioni di cui alle precedenti lettere i) e j).
      Roma, 14 maggio 2003
                                                 Il Presidente: Garri