IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista   la   direttiva   del   Consiglio  dell'8  maggio  2000,  n.
2000/29/CEE,    concernente    le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli Stati membri degli organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio  1996,  e successive modificazioni, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
  Vista   la   decisione   della   Commissione  U.E.  n.  2002/887/CE
dell'8 novembre  2002  che  autorizza  gli  Stati  membri a prevedere
deroghe  a  determinate  disposizioni  della  direttiva n. 2000/29/CE
sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis
Spach,   Juniperus   L.   e   Pinus   L.,  nanizzati  naturalmente  o
artificialmente, originari del Giappone;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio
1996  e  successive  modificazioni,  possono  essere  introdotti  nel
territorio   della  Repubblica  italiana  i  vegetali  originari  del
Giappone dei generi:
    Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2004;
    Juniperus L. dal 1° novembre 2003 al 31 marzo 2004.