IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 marzo 2003; Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi: Pinus L. e Chamaecyparis Spach. sino al 31 dicembre 2004; Juniperus L. dal 1° novembre 2003 al 31 marzo 2004.