IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena; Considerato che l'evento sismico ha reso totalmente o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati; Visto il rapporto preliminare dei danni trasmesso dalla regione Emilia-Romagna con l'indicazione dei comuni coinvolti dall'evento sismico; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; D'intesa con la regione Emilia-Romagna; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza concerne i comuni di S. Sofia, Bagno di Romagna - Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto, Sarsina, Mercato Saraceno e Rocca S. Casciano. 2. Il Presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato e provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, al compimento delle attivita' connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private ed ai successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma iniziato il 26 gennaio 2003, nonche' a porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti favorendo il ritorno alle normali condizioni di vita.