IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio della provincia di Napoli nei giorni 14 e 15 settembre 2001, e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con particolare riferimento al territorio di Napoli, e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003; Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 marzo 1996, n. 2425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1996; Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 febbraio 1997, n. 2509, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 luglio 1998, n. 2808, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998; Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999; Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 ottobre 1999, n. 3011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 29 ottobre 1999; Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 dicembre 1999, n. 3031, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1999; Vista l'ordinanza di protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001; Vista l'ordinanza di protezione civile dell'11 luglio 2001, n. 3142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001; Vista l'ordinanza di protezione civile del 21 settembre 2001, n. 3147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2001; Vista l'ordinanza di protezione civile del 12 novembre 2001, n. 3158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2001; Considerato che le emergenze di cui ai summenzionati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono tuttora in corso, e si rende quindi necessario disporre ulteriori misure urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita; Ravvisata, quindi, la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopracitate, adottate per fronteggiare situazioni emergenziali che interessano la regione Campania, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, e cio' al fine di favorire un rapido rientro nell'ordinario; Vista la nota del sindaco di Napoli in data 11 febbraio 2003; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di agevolare il completamento delle attivita' ancora in corso di esecuzione, il sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2509/1997, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, citato in premessa, si avvale di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario delegato. 2. Al soggetto attuatore e' riconosciuto un compenso commisurato all'indennita' prevista per l'incarico di assessore comunale. 3. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2509/1997 e' soppresso. 4. Il commissario delegato si avvale, altresi', del comitato tecnico istituito dall'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 2509/1997, incrementato da due unita', nonche' della collaborazione di strutture universitarie od enti pubblici di ricerca. 5. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato a prorogare, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i contratti a tempo determinato ancora in vigore alla data di adozione del presente provvedimento.