IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Wahr Johannes, a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e settore civile e ambientale, e l'esercizio in Italia della professione; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale e «Dipl. ing. (FH)» in «Maschinenbau» conseguito presso la «Fachhoschule Offenburg» nel febbraio 1978; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative; Preso atto che nella stessa Conferenza e' stato espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A settore civile e ambientale, in quanto il richiedente ha una formazione non corrispondente a quella richiesta in Italia per l'accesso al detto settore; Preso atto che nella medesima Conferenza si e' altresi' espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B settore industriale, senza l'applicazione di misure compensative, nell'eventualita' che il richiedente ne faccia domanda; Visto che il richiedente pur avvertito con nota del 6 marzo 2003 dall'amministrazione della possibilita' di scelta fra le due sezioni dell'albo, non ha presentato una nuova domanda ai fini dell'iscrizione nella sezione B - settore industriale, si ritiene di emettere il provvedimento di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due; Decreta: Art. 1. Al sig. Wahr Johannes, nato a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.