IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Wahr Johannes, a Baden-Baden (Germania) il
2  giugno  1951,  cittadino  tedesco,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  proprio  titolo  per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri,  sezione A  -  settore  industriale  e  settore  civile  e
ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale e
«Dipl.   ing.   (FH)»   in   «Maschinenbau»   conseguito   presso  la
«Fachhoschule Offenburg» nel febbraio 1978;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del   25  febbraio  2003,  che  ha  espresso  parere  favorevole  per
l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  A,  settore
industriale con l'applicazione di misure compensative;
  Preso  atto  che  nella  stessa Conferenza e' stato espresso parere
negativo   per   l'iscrizione   nella  sezione  A  settore  civile  e
ambientale,   in   quanto   il  richiedente  ha  una  formazione  non
corrispondente  a  quella  richiesta in Italia per l'accesso al detto
settore;
  Preso  atto  che  nella medesima Conferenza si e' altresi' espresso
parere   favorevole   per   l'iscrizione   nella  sezione  B  settore
industriale,    senza    l'applicazione   di   misure   compensative,
nell'eventualita' che il richiedente ne faccia domanda;
  Visto  che  il  richiedente pur avvertito con nota del 6 marzo 2003
dall'amministrazione  della possibilita' di scelta fra le due sezioni
dell'albo,   non   ha   presentato   una   nuova   domanda   ai  fini
dell'iscrizione  nella sezione B - settore industriale, si ritiene di
emettere  il  provvedimento di riconoscimento ai fini dell'iscrizione
nella sezione A, settore industriale;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  1,  lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni due;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Wahr  Johannes, nato a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno
1951, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri,
sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.