IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre
2000;
  Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma
1,  lettera  b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito,
senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  n.  31058  del 24 maggio 2002, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con il quale e' stata autorizzata la
concessione  della  proroga del trattamento di mobilita' ai sensi del
citato  art.  52,  comma  46,  della  legge  n.  448/2001, fino al 31
dicembre  2002,  in  favore di un numero massimo di 133 lavoratori ex
dipendenti  dalle  societa'  Cartiera  di  Arbatax,  Arbatax  2000  e
Calzaturificio I.C.S.;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede,  nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi,  che  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del  10 aprile 2003 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e'
stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori, gia'
beneficiari  fino  al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di
disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della
legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non
oltre  il  31  dicembre  2003,  ai sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto il verbale della seduta svoltasi presso la Provincia di Nuoro
in  data 15 maggio 2003, in cui le parti convenute hanno richiesto la
proroga  del  trattamento  di  mobilita' fino al 31 dicembre 2003, ai
sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in
favore di un massimo di 133 ex dipendenti dalle predette societa', al
fine  di  consentire il reimpiego dei medesimi lavoratori nelle nuove
iniziative imprenditoriali gia' avviate in loco;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobitita',  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge n.
289/2002, in favore di un numero massimo di 133 unita';
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, il trattamento di
mobilita' di cui all'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero
massimo di 133 lavoratori, ex dipendenti dalle societa':
    Nuova Cartiera di Arbatax in A.S. - Arbatax (Nuoro);
    Arbatax 2000 - Arbatax (Nuoro);
    Calzaturificio I.C.S. - Lotzorai (Nuoro).
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220
del  10  aprile  2003, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di
spesa  afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni' di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e delle
  finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Mancini