IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre
2000;
  Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state  impartite  all'I.N.P.S.  le  direttive  per l'attuazione delle
disposizioni  previste  dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini
della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma
1,  lettera  b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito,
senza modificazioni, dalla legge 2 maggio 2001, n. 248;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  n. 31712 dell'11 novembre 2002 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il
6 dicembre  2002, registro n. 6, foglio n. 361, con il quale e' stata
autorizzata  la proroga, fino al 31 dicembre 2002, del trattamento di
mobilita'  in  favore  di  un  massimo di 66 lavoratori ex dipendenti
dalle  societa'  Agrigel,  Sidera  e Cucirini di Foggia, ai sensi del
citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede,  nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi,  che  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del 10 aprile 2003, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e'
stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori  gia'
beneficiari, fino al 31 dicembre 2002, delle proroghe dei trattamenti
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di
disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della
legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non
oltre  il  31 dicembre  2003,  ai  sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  l'istanza  di proroga dell'indennita' di mobilita', avanzata
dall'assessore  al  lavoro  e  alla  formazione  professionale  della
Provincia  di  Foggia,  ai  sensi  dell'art. 41, comma 1, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  in  favore  dei  predetti lavoratori ex
dipendenti dalle citate societa';
  Visto  il verbale d'intesa del 22 gennaio 2003, stipulato presso la
Provincia  di Foggia, nel quale la stessa Amministrazione provinciale
si e' impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita
di   nuove  attivita'  imprenditoriali,  al  fine  di  consentire  il
reimpiego   dei   lavoratori  interessati,  anche  attraverso  idonei
percorsi   formativi   di   riqualificazione   professionale   con  i
finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,  della  legge n.
289/2002, in favore dei lavoratori in questione;
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e' autorizzata la
proroga  del  trattamento  di  mobilita' fino al 31 dicembre 2003, in
favore  di  un  numero  massimo  di 66 lavoratori ex dipendenti delle
seguenti societa':
    Agrigel di Foggia - 36 lavoratori;
    Sidera di Foggia - 15 lavoratori;
    Cucirini di Foggia - 15 lavoratori.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220
del  10 aprile  2003,  l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di
spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Mancini