IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di trattamento di integrazione salariale;
  Visti,  in  particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 e l'art. 11, comma 2
della soprarichiamata legge n. 223/1991;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999,
n.  144, che ha stabilito, in favore dei lavoratori individuati dalle
imprese  appaltatrici  o  subappaltatrici  per  la  costruzione delle
centrali  elettriche  del  Sulcis,  la  proroga  del  trattamento  di
mobilita'  di  cui  al  citato  art.  7,  commi  1 e 2 della legge n.
223/1991  e  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione di cui al
citato art. 11, comma 2, della citata legge n. 22/1991;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Vista  la  direttiva  ministeriale  n.  101318 del 6 marzo 2000, di
interpretazione  del citato art. 62, comma 1, lettera h), della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera h) del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Vista la direttiva ministeriale n. 107250 del 15 dicembre 2000;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre, n. 388;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  decreto  n.  31034  del  10 maggio 2002 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  5 giugno  2002,  registro  n.  3, foglio n. 153, di concessione
della  proroga, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n.
448/2001,  del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale,
in   favore   dei   predetti  lavoratori  individuati  dalle  imprese
appaltatrici  o  subappaltatrici  per  la  costruzione delle centrali
elettriche del Sulcis, fino al 31 dicembre 2002;
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede,  nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvoiti in
detti  programmi,  che  ii  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo'  disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale,  gia'  previste  da  disposizioni di legge,
anche in deroga alla disciplina vigente in materia;
  Visto  il  decreto  n.  32220  del  10 aprile 2003 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti in
data  7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si e'
stabilito  di  poter  autorizzare,  in  favore  dei  lavoratori  gia'
beneficiari,  fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti
di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di
disoccupazione  speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della
legge  n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non
oltre  il  31 dicembre  2003,  ai  sensi dell'art. 41, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il verbale di riunione svoltosi in Roma, presso la Direzione
generale  della  tutela delle condizioni di lavoro - Divisione IX, in
data 7 aprile 2003, tra le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL
Sulcis  Iglesiente e Enel Produzione, nel corso della quale e' emerso
che  Enel Produzione, nel nispetto degli impegni a suo tempo assunti,
ha  gia'  in  parte  avviato le attivita' per la realizzazione di una
nuova sezione termoelettrica della centrale del Sulcis, occupando una
parte  dei lavoratori, mentre i restanti lavoratori dovrebbero essere
reimpiegati nel corso del 2003;
  Ritenuto, pertanto, stante la sussistenza di iniziative finalizzate
alla  rioccupazione dei lavoratori interessati, di poter concedere la
proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, ai
sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un
massimo  di  139 lavoratori, individuati dalle imprese appaltatrici o
subappaltatrici  per  la  costruzione  delle  centrali elettriche del
Sulcis,  sulla base dell'elenco nominativo allegato al citato verbale
di riunione del 7 aprile 2003;
                              Decreta:
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concessa la proroga
del  trattamento  di mobilita' e di disoccupazione speciale in favore
di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 139 unita', individuati
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle
centrali elettriche del Sulcis.
  Per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220
del  10 aprile  2003,  l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di
spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Mancini