IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di mobilita';
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata
legge n. 223/1991;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1, comma 3, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre
2000;
  Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  lettera b) del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158,  convertito  senza modificazioni dalla legge 2 luglio
2001, n. 248;
  Visto  l'art.  52,  comma  46, della legge 28 dicembre 2001 n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2002,
che  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga alla normativa vigente in
materia;
  Vista  la  nota  n.  107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono
state  impartite  all'I.N.P.S.  le  direttive  per l'attuazione delle
disposizioni  previste  dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini
della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;
  Visto  l'art.  13  del  decreto  n.  30012  del  6 giugno 2001, del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3  maggio  2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2
luglio  2001,  n.  248,  con  il  quale  il  trattamento economico di
mobilita',   previsto   dell'art.   1,  comma  13  del  decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346, e' prorogato di dodici mesi;
  Visto  il verbale di riunione del 30 dicembre 2002 stipulato presso
l'assessorato  al  lavoro servizi per l'impiego - Ufficio provinciale
di  Salerno,  che fa parte integrante del presente provvedimento, dal
quale   emerge  la  richiesta  di  prosecuzione  del  trattamento  di
mobilita',  ormai  scaduto,  in favore di 26 lavoratori ex dipendenti
dalla societa' Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), finalizzata alla
possibile   rioccupazione   dei   predetti   lavoratori  tramite  gli
interventi     in    atto    nell'area    comprensoriale    dell'Agro
Nocerino-Sarnese,  con  investimenti  per  circa 400 milioni di euro,
tendenti   alla   riqualificazione   della  filiera  agro-alimentare,
attraverso  il  contratto  di  programma approvato dal CIPE nell'anno
2000;
  Vista  la  nota  n.  5767/77/49,  prot.  778  del  23 gennaio  2003
dell'Istituto  nazionale  previdenza  sociale  -  Direzione  centrale
prestazioni  a  sostegno  del reddito con la quale e' stato precisato
che  i surrichiamati 26 lavoratori hanno gia' utilizzato proroghe del
trattamento  di  mobilita',  sino  al  15 luglio  2000,  sia ai sensi
dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346/2000 che dell'art. 13
del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;
  Ritenuto,  pertanto,  di poter concedere la proroga del trattamento
di  mobilita',  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  46,  della legge n.
448/2001,  in  favore  di 26  lavoratori ex dipendenti dalla societa'
Velcarta  S.p.a.  di  Scafati  (Salerno),  ed  individuati nel citato
verbale di riunione del 30 dicembre 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  il  trattamento  di  mobilita'  di cui all'art. 1, comma 13 del
decreto-legge  n.  346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6
giugno  2001  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un
numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta
di  Scafati  (Salerno) ed individuati nell'elenco allegato al verbale
di  riunione  del  30 dicembre  2002,  che  fa  parte  integrante del
presente provvedimento.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  Ai  fini  del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite
di  829.400  euro  (pari  a  L. 1.605.942.338) l'I.N.P.S. e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 aprile 2003
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75