IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001; Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale il trattamento economico di mobilita', previsto dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, e' prorogato di dodici mesi; Visto il verbale di riunione del 30 dicembre 2002 stipulato presso l'assessorato al lavoro servizi per l'impiego - Ufficio provinciale di Salerno, che fa parte integrante del presente provvedimento, dal quale emerge la richiesta di prosecuzione del trattamento di mobilita', ormai scaduto, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), finalizzata alla possibile rioccupazione dei predetti lavoratori tramite gli interventi in atto nell'area comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa 400 milioni di euro, tendenti alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal CIPE nell'anno 2000; Vista la nota n. 5767/77/49, prot. 778 del 23 gennaio 2003 dell'Istituto nazionale previdenza sociale - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito con la quale e' stato precisato che i surrichiamati 26 lavoratori hanno gia' utilizzato proroghe del trattamento di mobilita', sino al 15 luglio 2000, sia ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346/2000 che dell'art. 13 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), ed individuati nel citato verbale di riunione del 30 dicembre 2002; Decreta: Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 13 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Velcarta di Scafati (Salerno) ed individuati nell'elenco allegato al verbale di riunione del 30 dicembre 2002, che fa parte integrante del presente provvedimento. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 829.400 euro (pari a L. 1.605.942.338) l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75